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Ordinanza — n. 30122/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30122/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30122/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AUTIERO SALVATORE nato a NAPOLI il 06/04/1982 avverso la sentenza del 28/09/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO; E IN DIRITTO La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 28/09/2021, ha confermato la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli, in data 14/10/2020, nei confronti di Salvatore Autiero, in relazione al reato di cui agli artt. 110 e 629, commi primo e secondo, cod. pen. Considerato che il primo motivo in punto di penale responsabilità è manifestamente infondato in quanto, dalla lettura del provvedimento impugnato, i vizi motivazionali sono smentiti da argomentazione connotata da lineare e coerente logicità conforme all'esauriente disamina dei dati probatori (si vedano pagg. 10 e 11, ove il giudice del merito ampiamente motiva sul contributo partecipativo e sull'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa);

Regesto Legislator

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art. 99 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 30122/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione criminalità persistente inadempimento reiterato pentito procedura di revisione penale precedenti penali rilevanti

Disposizioni normative citate

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art. 99 cod. pen
Ritenuto che anche gli altri motivi di ricorso, con i quali si contesta la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento all'art. 99 cod. pen., sono manifestamente infondati in quanto il giudice del merito, con motivazione adeguata e rispondente ai criteri dettati da questa Corte (Sez.
art. 616 cod. proc. pen
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AUTIERO SALVATORE nato a NAPOLI il 06/04/1982 avverso la sentenza del 28/09/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 28/09/2021, ha confermato la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli, in data 14/10/2020, nei confronti di Salvatore Autiero, in relazione al reato di cui agli artt. 110 e 629, commi primo e secondo, cod. pen. Considerato che il primo motivo in punto di penale responsabilità è manifestamente infondato in quanto, dalla lettura del provvedimento impugnato, i vizi motivazionali sono smentiti da argomentazione connotata da lineare e coerente logicità conforme all'esauriente disamina dei dati probatori (si vedano pagg. 10 e 11, ove il giudice del merito ampiamente motiva sul contributo partecipativo e sull'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa);

Ritenuto che anche gli altri motivi di ricorso, con i quali si contesta la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento all'art. 99 cod. pen., sono manifestamente infondati in quanto il giudice del merito, con motivazione adeguata e rispondente ai criteri dettati da questa Corte (Sez. 6, n. 34670 del 28/06/2016, Cascone, Rv. 267685 e Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, Franco, Rv. 274782), ha ritenuto sussistente la circostanza aggravante soggettiva (si veda, in particolare, pag. 13 sulla ritenuta recidiva e la sentenza di primo grado ove si era dato atto che non poteva essere autonomamente esclusa la recidiva specifica e reiterata ai medesimi contestata ... (in presenza) di "precedenti penali gravi, della stessa specie di quelli per cui si procede, abbastanza recenti e quindi univocamente sintomatici di un'accentuata proclività a propensione degli imputati alla ricaduta nei reati in oggetto, attesa anche l'applicazione nei loro confronti di misure di prevenzione e di sicurezza");

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore lizle-14-a-Cassa--delle-ammende. n D E' P C? S Così deciso in Roma il 4 luglio 2022 IN CA E A i I 2B LUG 1022 Il Consigliere Estensore Il Presidente