Ordinanza — n. 30122/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AUTIERO SALVATORE nato a NAPOLI il 06/04/1982 avverso la sentenza del 28/09/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO; E IN DIRITTO La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 28/09/2021, ha confermato la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli, in data 14/10/2020, nei confronti di Salvatore Autiero, in relazione al reato di cui agli artt. 110 e 629, commi primo e secondo, cod. pen. Considerato che il primo motivo in punto di penale responsabilità è manifestamente infondato in quanto, dalla lettura del provvedimento impugnato, i vizi motivazionali sono smentiti da argomentazione connotata da lineare e coerente logicità conforme all'esauriente disamina dei dati probatori (si vedano pagg. 10 e 11, ove il giudice del merito ampiamente motiva sul contributo partecipativo e sull'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa);
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 99 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 30122/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AUTIERO SALVATORE nato a NAPOLI il 06/04/1982 avverso la sentenza del 28/09/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 28/09/2021, ha confermato la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli, in data 14/10/2020, nei confronti di Salvatore Autiero, in relazione al reato di cui agli artt. 110 e 629, commi primo e secondo, cod. pen. Considerato che il primo motivo in punto di penale responsabilità è manifestamente infondato in quanto, dalla lettura del provvedimento impugnato, i vizi motivazionali sono smentiti da argomentazione connotata da lineare e coerente logicità conforme all'esauriente disamina dei dati probatori (si vedano pagg. 10 e 11, ove il giudice del merito ampiamente motiva sul contributo partecipativo e sull'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa);
Ritenuto che anche gli altri motivi di ricorso, con i quali si contesta la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento all'art. 99 cod. pen., sono manifestamente infondati in quanto il giudice del merito, con motivazione adeguata e rispondente ai criteri dettati da questa Corte (Sez. 6, n. 34670 del 28/06/2016, Cascone, Rv. 267685 e Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, Franco, Rv. 274782), ha ritenuto sussistente la circostanza aggravante soggettiva (si veda, in particolare, pag. 13 sulla ritenuta recidiva e la sentenza di primo grado ove si era dato atto che non poteva essere autonomamente esclusa la recidiva specifica e reiterata ai medesimi contestata ... (in presenza) di "precedenti penali gravi, della stessa specie di quelli per cui si procede, abbastanza recenti e quindi univocamente sintomatici di un'accentuata proclività a propensione degli imputati alla ricaduta nei reati in oggetto, attesa anche l'applicazione nei loro confronti di misure di prevenzione e di sicurezza");
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore lizle-14-a-Cassa--delle-ammende. n D E' P C? S Così deciso in Roma il 4 luglio 2022 IN CA E A i I 2B LUG 1022 Il Consigliere Estensore Il Presidente