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Ordinanza — n. 30121/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for lack of prescription due to recidiva extending the limitation period to eighteen years.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30121/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Filippo Liburdi's appeal inadmissible regarding the non-declaration of crime extinction by prescription. The defense argued for an eight-year limitation period, but the court found that specific recidiva under Article 99 of the Penal Code extends the maximum term to eighteen years. Consequently, the limitation period expired on November 23, 2029, rendering the claim for extinction unfounded.

Regesto Legislator

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Art. 648 cod. pen.; Art. 99, comma 3 cod. pen.; Art. 157 cod. pen.; Art. 161 cod. pen.: The recognition of recidiva extends both the base and maximum limitation periods for criminal offenses, thereby preventing the extinction of the crime by prescription.

Parole chiave

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criminal recidiva prescription period Art. 99 cod. pen. limitation period extension crime extinction Corte di Cassazione inadmissible appeal estensione della procedura

Disposizioni normative citate

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Art. 648 cod. pen.
E IN DIRITTO La Corte di appello di Roma, con sentenza in data 16/07/2021, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Roma, in data 04/06/2012, nei confronti di Filippo Liburdi, in relazione al reato di cui all'art. 648 cod.
Art. 157 cod. pen.
274721), sia sul termine di prescrizione base (ex art. 157 cod. pen.), sia su quello massimo (ex art.
Art. 161 cod. pen.
pen.), sia su quello massimo (ex art. 161 cod. pen.);
Art. 99, comma 3 cod. pen.
Considerato, pertanto, che nel caso di specie il termine ordinario va fissato, non in anni otto, bensì, ai sensi dell'art. 99, comma 3 cod.
art. 648 cod. pen
E IN DIRITTO La Corte di appello di Roma, con sentenza in data 16/07/2021, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Roma, in data 04/06/2012, nei confronti di Filippo Liburdi, in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen.
art. 157 cod. pen
274721), sia sul termine di prescrizione base (ex art. 157 cod. pen.), sia su quello massimo (ex art.
art. 161 cod. pen
pen.), sia su quello massimo (ex art. 161 cod. pen.);
art. 99, comma 3 cod. pen
Considerato, pertanto, che nel caso di specie il termine ordinario va fissato, non in anni otto, bensì, ai sensi dell'art. 99, comma 3 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 57755 del 12/10/2018, Saetta, Rv. 274721
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LIBURDI FILIPPO nato a ROMA il 25/12/1970 avverso la sentenza del 16/07/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La Corte di appello di Roma, con sentenza in data 16/07/2021, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Roma, in data 04/06/2012, nei confronti di Filippo Liburdi, in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta una violazione di legge, con riferimento alla mancata declaratoria, da parte del secondo giudice, dell'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, risulta manifestamente infondato, in quanto, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, il riconoscimento della recidiva nei confronti del prevenuto incide, per ormai pacifica giurisprudenza (Sez. 2, n. 57755 del 12/10/2018, Saetta, Rv. 274721), sia sul termine di prescrizione base (ex art. 157 cod. pen.), sia su quello massimo (ex art. 161 cod. pen.);

Considerato, pertanto, che nel caso di specie il termine ordinario va fissato, non in anni otto, bensì, ai sensi dell'art. 99, comma 3 cod. pen. (recidiva specifica e infraquinquennale) in anni diciotto: termine che, avuto riguardo alla data di commissione del fatto, verrà a scadenza il 23/11/2029; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 4 luglio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente