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Ordinanza — n. 30120/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it contained only factual complaints not permitted in Italian cassation proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30120/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Antonello Volpi inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Volpi challenged the lower court's conviction for the crime of unauthorized possession of weapons, arguing violations of law and flaws in evidence evaluation. The court rejected these arguments because the appeal consisted solely of factual grievances, which are strictly prohibited from being raised in Italian cassation proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, n. 1 c.p.p.; Art. 606 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if they consist merely of factual complaints or doglianze regarding the evaluation of evidence, as such matters fall exclusively within the jurisdiction of the courts of first and second instance.

Parole chiave

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Italian cassation procedure factual complaints inadmissibility evaluation of evidence review criminal appeal limitations procedural exhaustion requirement motivi di cassazione esame nel merito motivazione nel merito

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, n. 1 c.p.p.
Art. 606 c.p.p.
art. 648 cod. pen
E IN DIRITTO La Corte d'appello di Roma, con sentenza del 03/11/2021, ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Civitavecchia, in data 24/02/2021, nei confronti di Antonello Volpi in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VOLPI ANTONELLO nato a CIVITAVECCHIA il 21/02/1969 avverso la sentenza del 03/11/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La Corte d'appello di Roma, con sentenza del 03/11/2021, ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Civitavecchia, in data 24/02/2021, nei confronti di Antonello Volpi in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge ed il vizio della motivazione in relazione alla valutazione delle prove poste a fondamento del giudizio di colpevolezza a carico dell'imputato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto (v. pagg. 1 e 2 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 4 luglio 2022 Il Consigliere E