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Ordinanza — n. 30119/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30119/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30119/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SEJDI SULTANA (CUI 031MI8A) nato il 28/09/1991 PROKUPLJA DAVINCI (CUI 01XPNVG) nato il 15/07/1987 avverso la sentenza del 27/10/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;

Regesto Legislator

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art. 648 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 30119/2022 — snpen · Corte di Cassazione: E IN DIRITTO La Corte di appello di Roma, con sentenza del 27/10/2021, ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma, in data 16/12/2020, nei confronti di Sultana Sejdi e Davinci Prokuplja, in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen. Considerato che i motivi in punto di penale responsabilità sono manifestamente infondati in quanto, dalla lettura del provvedimento impugnato, i vizi motivazionali sono smentiti da argomentazione connotata da lineare e coerente logicità conforme all'esauriente disamina dei dati probatori (si vedano pagg. 5 e 6, ove il giudice del merito ampiamente motiva sulla prova della ritenuta responsabilità) e che la violazione dell'art. 648 cod. pen.

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione cognizione del ricorso per cassazione censura dell'accertamento dei fatti revisione della sentenza penale errore nella commisurazione della pena

Disposizioni normative citate

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art. 648 cod. pen
E IN DIRITTO La Corte di appello di Roma, con sentenza del 27/10/2021, ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma, in data 16/12/2020, nei confronti di Sultana Sejdi e Davinci Prokuplja, in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SEJDI SULTANA (CUI 031MI8A) nato il 28/09/1991 PROKUPLJA DAVINCI (CUI 01XPNVG) nato il 15/07/1987 avverso la sentenza del 27/10/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La Corte di appello di Roma, con sentenza del 27/10/2021, ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma, in data 16/12/2020, nei confronti di Sultana Sejdi e Davinci Prokuplja, in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen. Considerato che i motivi in punto di penale responsabilità sono manifestamente infondati in quanto, dalla lettura del provvedimento impugnato, i vizi motivazionali sono smentiti da argomentazione connotata da lineare e coerente logicità conforme all'esauriente disamina dei dati probatori (si vedano pagg. 5 e 6, ove il giudice del merito ampiamente motiva sulla prova della ritenuta responsabilità) e che la violazione dell'art. 648 cod. pen.

è basata su assunti relativi alla ricostruzione dinamica della fattispecie concreta non rivisitabile nel giudizio di legittimità; Ritenuto che anche il motivo inerente alla qualificazione giuridica del fatto è manifestamente infondato in quanto la violazione di legge censurata si fonda su un differente rappresentazione dei fatti che, attenendo al giudizio merito, non è ammessa in sede di legittimità; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende ciascuno.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 4 luglio 2022 Il Consigliere Estensore Il fl•residente