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Ordinanza — n. 30117/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as mere factual complaints and rejects new grounds as inadmissible.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30117/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued the lower court's decision lacked proper reasoning regarding evidence, but the court ruled this constituted only a factual complaint rather than a legal ground for review. Furthermore, new arguments added to the defense were rejected because they were inextricably linked to the original inadmissible grounds, preventing their late introduction.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation must be based on legal errors, not factual complaints; new grounds added to the defense are inadmissible if they are inextricably linked to the original inadmissible grounds.

Parole chiave

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inadmissible appeal factual complaint new grounds defense linked grounds Court of Cassazione motivi di cassazione esame delle censure formali spese di difesa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 4683 del 25/02/1998, Bono
Ritenuto altresì che l'inammissibilità del ricorso si estende ai motivi nuovi e aggiunti di cui alla memoria difensiva del 17/06/2022, in considerazione dell'imprescindibile vincolo che esiste fra detti motivi e quelli su cui si fonda l'impugnazione principale (cfr., Sez. U, n. 4683 del 25/02/1998, Bono, Rv.
Sez. 2 n. 17693 del 17/01/2018, Corbelli
210529; Sez. 2 n. 17693 del 17/01/2018, Corbelli, Rv.
Sez. 2, n. 34216 del 29/04/2014, Cennamo
272821) e con la conseguenza che il vizio radicale da cui sono inficiati questi ultimi non possa essere tardivamente sanato dai primi (cfr., Sez. 2, n. 34216 del 29/04/2014, Cennamo, Rv.
Sez. 6, n. 47414 del 30/10/2008 Arruzzoli
Sez. 6, n. 47414 del 30/10/2008 Arruzzoli, Rv.
Sez. 5, n. 8439 del 24/01/2020, Lucarelli
242129), anche ove i motivi aggiunti valgano, in teoria, a colmare i difetti di quelli originali (Sez. 5, n. 8439 del 24/01/2020, Lucarelli, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HUSOVIC RENATO nato a ROMA il 29/01/1991 avverso la sentenza del 21/12/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La Corte d'appello di Roma, con sentenza del 103)112 2)2022i, ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale drUvffavecchiai, in data p4/02/202i1 nei confronti di Renato Husovic G 1:5 i 2_t in relazione ai reati di rapina aggravata e di lesioni personali gravi. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio di motivazione in relazione alla valutazione delle prove poste a fondamento del giudizio di colpevolezza a carico dell'imputato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto (v. pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata);

Ritenuto altresì che l'inammissibilità del ricorso si estende ai motivi nuovi e aggiunti di cui alla memoria difensiva del 17/06/2022, in considerazione dell'imprescindibile vincolo che esiste fra detti motivi e quelli su cui si fonda l'impugnazione principale (cfr., Sez. U, n. 4683 del 25/02/1998, Bono, Rv. 210529; Sez. 2 n. 17693 del 17/01/2018, Corbelli, Rv. 272821) e con la conseguenza che il vizio radicale da cui sono inficiati questi ultimi non possa essere tardivamente sanato dai primi (cfr., Sez. 2, n. 34216 del 29/04/2014, Cennamo, Rv. 260851;

Sez. 6, n. 47414 del 30/10/2008 Arruzzoli, Rv. 242129), anche ove i motivi aggiunti valgano, in teoria, a colmare i difetti di quelli originali (Sez. 5, n. 8439 del 24/01/2020, Lucarelli, Rv. 278387); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 4 luglio 2022 Il Consigliere Estensore Il P esiden