Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 30116/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30116/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30116/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DAVID DUMITRU MARIAN nato il 26/09/1987 avverso la sentenza del 15/12/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO; E IN DIRITTO La Corte d'appello di Roma, con sentenza del 15/12/2021, ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Roma, in data 06/10/2020, nei confronti di David Dumitru Marian in relazione al reato di cui all'art. 648, comma secondo, cod. pen. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio della motivazione posta alla base della condanna per il delitto di ricettazione, è del tutto generico; Considerato che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze: il ricorso, nella fattispecie, è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30116/2022 — snpen · Corte di Cassazione: d) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
buona fede false indicazioni su attività commerciali dolo determinante flussi finanziari illeciti truffa in materia di prestazioni contraffazione di merci
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DAVID DUMITRU MARIAN nato il 26/09/1987 avverso la sentenza del 15/12/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La Corte d'appello di Roma, con sentenza del 15/12/2021, ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Roma, in data 06/10/2020, nei confronti di David Dumitru Marian in relazione al reato di cui all'art. 648, comma secondo, cod. pen. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio della motivazione posta alla base della condanna per il delitto di ricettazione, è del tutto generico; Considerato che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze: il ricorso, nella fattispecie, è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

d) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 4 luglio 2022 Il Consigliere Estensore Il Présidente