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Ordinanza — n. 30115/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30115/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30115/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PASSADORE ANDREA nato a ROMA il 29/12/1970 avverso la sentenza del 07/01/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO; A / E IN DIRITTO La Corte di appello di Roma, con sentenza del 07/01/2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma, in data 06/07/2021, nei confronti di Andrea Passadore, in relazione ai reati di cui agli artt. 628, commi primo e terzo, numero 1) e 385 cod. pen. ed altro. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta l'erronea applicazione della legge in relazione all'art. 99 cod. pen., è manifestamente infondato in quanto, dalla lettura del provvedimento impugnato, non risulta alcuna violazione delle disposizioni in materia di recidiva in quanto il giudice del merito, con motivazione adeguata e rispondente ai criteri dettati da questa Corte (Sez. 6, n. 34670 del 28/06/2016, Cascone, Rv. 267685 e n. 56972 del 20/06/2018, Franco, Rv. 274782), ha ritenuto sussistente la circostanza aggravante soggettiva (si veda, in particolare, pag. 2 sull'applicazione della recidiva);

Regesto Legislator

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art. 99 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 30115/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione motivi di cassazione scemata imputabilità impugnabilità della decisione di rinvio errore nella commisurazione della pena revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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art. 99 cod. pen
Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta l'erronea applicazione della legge in relazione all'art. 99 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PASSADORE ANDREA nato a ROMA il 29/12/1970 avverso la sentenza del 07/01/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO; A /

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La Corte di appello di Roma, con sentenza del 07/01/2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma, in data 06/07/2021, nei confronti di Andrea Passadore, in relazione ai reati di cui agli artt. 628, commi primo e terzo, numero 1) e 385 cod. pen. ed altro. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta l'erronea applicazione della legge in relazione all'art. 99 cod. pen., è manifestamente infondato in quanto, dalla lettura del provvedimento impugnato, non risulta alcuna violazione delle disposizioni in materia di recidiva in quanto il giudice del merito, con motivazione adeguata e rispondente ai criteri dettati da questa Corte (Sez. 6, n. 34670 del 28/06/2016, Cascone, Rv. 267685 e n. 56972 del 20/06/2018, Franco, Rv. 274782), ha ritenuto sussistente la circostanza aggravante soggettiva (si veda, in particolare, pag. 2 sull'applicazione della recidiva);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 4 luglio 2022 Il Consigliere Estensore Il Pr sident