Ordinanza — n. 30115/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PASSADORE ANDREA nato a ROMA il 29/12/1970 avverso la sentenza del 07/01/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO; A / E IN DIRITTO La Corte di appello di Roma, con sentenza del 07/01/2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma, in data 06/07/2021, nei confronti di Andrea Passadore, in relazione ai reati di cui agli artt. 628, commi primo e terzo, numero 1) e 385 cod. pen. ed altro. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta l'erronea applicazione della legge in relazione all'art. 99 cod. pen., è manifestamente infondato in quanto, dalla lettura del provvedimento impugnato, non risulta alcuna violazione delle disposizioni in materia di recidiva in quanto il giudice del merito, con motivazione adeguata e rispondente ai criteri dettati da questa Corte (Sez. 6, n. 34670 del 28/06/2016, Cascone, Rv. 267685 e n. 56972 del 20/06/2018, Franco, Rv. 274782), ha ritenuto sussistente la circostanza aggravante soggettiva (si veda, in particolare, pag. 2 sull'applicazione della recidiva);
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 99 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 30115/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PASSADORE ANDREA nato a ROMA il 29/12/1970 avverso la sentenza del 07/01/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO; A /
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La Corte di appello di Roma, con sentenza del 07/01/2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma, in data 06/07/2021, nei confronti di Andrea Passadore, in relazione ai reati di cui agli artt. 628, commi primo e terzo, numero 1) e 385 cod. pen. ed altro. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta l'erronea applicazione della legge in relazione all'art. 99 cod. pen., è manifestamente infondato in quanto, dalla lettura del provvedimento impugnato, non risulta alcuna violazione delle disposizioni in materia di recidiva in quanto il giudice del merito, con motivazione adeguata e rispondente ai criteri dettati da questa Corte (Sez. 6, n. 34670 del 28/06/2016, Cascone, Rv. 267685 e n. 56972 del 20/06/2018, Franco, Rv. 274782), ha ritenuto sussistente la circostanza aggravante soggettiva (si veda, in particolare, pag. 2 sull'applicazione della recidiva);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 4 luglio 2022 Il Consigliere Estensore Il Pr sident