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Ordinanza — n. 30114/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for generic mitigating circumstances due to adequate lower court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30114/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Marco Urgherait inadmissible, upholding the appellate court's partial reform of the first-instance judgment. The appellant contested the denial of generic mitigating circumstances, arguing for a violation of law and defective reasoning. The court rejected these claims, noting that the lower court provided a sufficient reference to the crime's gravity and the defendant's capacity to offend, which satisfies established legal standards.

Regesto Legislator

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Art. 628, 624-625 n. 7 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: The denial of generic mitigating circumstances is valid if the court of first instance provides a congruous reference to the decisive elements, such as the gravity of the offense and the offender's capacity to offend.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances violation of law defective reasoning capacity to offend inadmissible appeal criminal procedure code penal code provisions commisurazione della pena per rapina

Disposizioni normative citate

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Art. 628, commi primo e terzo, 624-625 n. 7 cod. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano
art. 616 cod. proc. pen
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: URGHERAIT MARCO nato a NAPOLI il 04/08/1970 avverso la sentenza del 11/01/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La Corte di appello di Roma, con sentenza in data 11/01/2022, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Roma, in data 13/07/2021, nei confronti di Marco Urgherait, ha confermato la condanna in relazione ai reati di cui agli artt. 628, commi primo e terzo, 624 — 625 numero 7) cod. pen. ed altro. Considerato che i motivi, con i quali si contesta la violazione di legge ed il vizio della motivazione in riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, sono manifestamente infondati perché, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 — 02), nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come è avvenuto nella specie con motivazione adeguata e non illogica né contraddittoria (si veda pag. 3, ove la Corte territoriale si riferisce alla gravità del reato ed alla capacità a delinquere del reo);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 4 luglio 2022 Il Consigliere Estensore i( , Il Presidente