Ordinanza — n. 30112/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AHMETOVIC BRANO nato il 04/04/1971 avverso la sentenza del 22/06/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO; E IN DIRITTO La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 22/06/2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Noia, in data 29/09/2020, nei confronti di Braho Ahmetovic, ha confermato la condanna in relazione ai reati di cui agli artt. 337, 582 - 585, 635, secondo comma, numero 3), 648 e 707 cod. pen. Considerato che i motivi inerenti all'affermazione di responsabilità per il delitto di ricettazione sono manifestamente infondati in quanto, dalla lettura del provvedimento impugnato, le violazioni di legge ed i vizi motivazionali lamentati sono smentiti da argomentazione connotata da lineare e coerente logicità conforme all'esauriente disamina dei dati probatori (si veda pag. 6, ove il giudice del merito ampiamente motiva sulla prova dell'elemento soggettivo) ed alla consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr., Sez. 4, n. 4170 del 12/12/2006, dep. 2007, Azzaouzi, Rv. 235897, Sez. 2, n. 29198 del 25/05/2010, Fontanella, Rv. 248265 e n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713);
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 30112/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 337, 582 - 585, 635, secondo comma, numero 3), 648 e 707 cod. pen. Considerato che i motivi inerenti all'affermazione di responsabilità per il delitto di ricettazione sono manifestamente infondati in quanto, dalla lettura del provvedimento impugnato, le violazioni di legge ed i vizi motivazionali lamentati sono smentiti da argomentazione connotata da lineare e coerente logicità conforme all'esauriente disamina dei dati probatori (si veda pag. 6, ove il giudice del merito ampiamente motiva sulla prova dell'elemento soggettivo) ed alla consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr., Sez. 4, n. 4170 del 12/12/2006, dep. 2007, Azzaouzi, Rv. 235897, Sez. 2, n. 29198 del 25/05/2010, Fontanella, Rv. 248265 e n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713);
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AHMETOVIC BRANO nato il 04/04/1971 avverso la sentenza del 22/06/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 22/06/2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Noia, in data 29/09/2020, nei confronti di Braho Ahmetovic, ha confermato la condanna in relazione ai reati di cui agli artt. 337, 582 - 585, 635, secondo comma, numero 3), 648 e 707 cod. pen. Considerato che i motivi inerenti all'affermazione di responsabilità per il delitto di ricettazione sono manifestamente infondati in quanto, dalla lettura del provvedimento impugnato, le violazioni di legge ed i vizi motivazionali lamentati sono smentiti da argomentazione connotata da lineare e coerente logicità conforme all'esauriente disamina dei dati probatori (si veda pag. 6, ove il giudice del merito ampiamente motiva sulla prova dell'elemento soggettivo) ed alla consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr., Sez. 4, n. 4170 del 12/12/2006, dep. 2007, Azzaouzi, Rv. 235897, Sez. 2, n. 29198 del 25/05/2010, Fontanella, Rv. 248265 e n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713);
Ritenuto che gli ulteriori motivi dedotti, con i quali si denuncia la mancata esclusione della recidiva, non sono consentiti in sede di legittimità in quanto, secondo il consolidato orientamento di questa Corte (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945 e Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521), sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 8 sulla ritenuta recidiva); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec