Ordinanza — n. 30111/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOUZAGHAR OUALID nato il 16/05/1996 avverso la sentenza del 21/10/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO; E IN DIRITTO La Corte di appello di Genova, con sentenza in data 21 ottobre 2021, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Genova, in data 16 settembre 2020, nei confronti di Bouzaghar Oualid, in relazione ai reati di cui agli artt. 628 e 56, 629 cod. pen. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta un vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato in ordine ad entrambi i fatti contestati, si fonda su censure che non sono consentite dalla legge in sede di legittimità, perché costituite da mere doglianze in punto di fatto;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 30111/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato, in ogni caso, che le censure sono prive di specificità, perché meramente riproduttive di profili già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, le pagine 4, 5 e 6 della sentenza impugnata in ordine alla rapina ai danni del Pernigotti, e 7, 8 e 9 per quanto perpetrato nei confronti del Morando); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOUZAGHAR OUALID nato il 16/05/1996 avverso la sentenza del 21/10/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La Corte di appello di Genova, con sentenza in data 21 ottobre 2021, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Genova, in data 16 settembre 2020, nei confronti di Bouzaghar Oualid, in relazione ai reati di cui agli artt. 628 e 56, 629 cod. pen. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta un vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato in ordine ad entrambi i fatti contestati, si fonda su censure che non sono consentite dalla legge in sede di legittimità, perché costituite da mere doglianze in punto di fatto;
Considerato, in ogni caso, che le censure sono prive di specificità, perché meramente riproduttive di profili già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, le pagine 4, 5 e 6 della sentenza impugnata in ordine alla rapina ai danni del Pernigotti, e 7, 8 e 9 per quanto perpetrato nei confronti del Morando); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 4 luglio 2022 Il Consigliere estensore Il Preside te