Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 30108/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30108/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30108/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIA° PAPA, nato a Koki (Senegal) il 04/08/1958 avverso la sentenza del 23/11/2021 della Corte d'appello di Catania dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO. E IN DIRITTO La Corte d'appello di Catania, con sentenza del 23/11/2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Catania, in data 23/04/2015, nei confronti di Diao Papa, ha dichiarato non doversi procedere in relazione al reato contestato al capo a) perché estinto per prescrizione, ha ravvisato l'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 648 cod. pen. e, rideterminando la pena, ha confermato la condanna in relazione a tale reato di ricettazione. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta l'omessa motivazione in ordine alla richiesta di conversione della pena detentiva in pena pecuniaria, è del tutto generico.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 648 cod. pen; Ordinanza — n. 30108/2022 — snpen · Corte di Cassazione: E IN DIRITTO La Corte d'appello di Catania, con sentenza del 23/11/2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Catania, in data 23/04/2015, nei confronti di Diao Papa, ha dichiarato non doversi procedere in relazione al reato contestato al capo a) perché estinto per prescrizione, ha ravvisato l'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 648 cod. pen. e, rideterminando la pena, ha confermato la condanna in relazione a tale reato di ricettazione. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta l'omessa motivazione in ordine alla richiesta di conversione della pena detentiva in pena pecuniaria, è del tutto generico.

Parole chiave

Generato dall'IA
commutazione della pena pecuniaria adeguamento della pena pena pecuniaria sospesa misura sostitutiva della detenzione pena detentiva sostitutiva modifica dei contributi di mantenimento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 648 cod. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIA° PAPA, nato a Koki (Senegal) il 04/08/1958 avverso la sentenza del 23/11/2021 della Corte d'appello di Catania dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La Corte d'appello di Catania, con sentenza del 23/11/2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Catania, in data 23/04/2015, nei confronti di Diao Papa, ha dichiarato non doversi procedere in relazione al reato contestato al capo a) perché estinto per prescrizione, ha ravvisato l'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 648 cod. pen. e, rideterminando la pena, ha confermato la condanna in relazione a tale reato di ricettazione. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta l'omessa motivazione in ordine alla richiesta di conversione della pena detentiva in pena pecuniaria, è del tutto generico.

Difatti, tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze, laddove, nel caso di specie, la richiesta di conversione, già in sede di appello, non era supportata da motivazione. Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge in ordine alla ritenuta responsabilità per il delitto di ricettazione, è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e, comunque, manifestamente infondato, in considerazione dell'orientamento consolidato della giurisprudenza della Corte di cassazione in tema di ricettazione di prodotti audio- video contraffatti (Sez. 3, n. 40385 del 05/07/2019, De Lisi, Rv. 276935-01).

Ritenuto che il terzo motivo di ricorso, con cui si contesta l'erronea applicazione di legge in relazione al delitto di cui all'art. 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già discussi e logicamente confutati dal giudice di merito (si veda, in proposito, la pag. 2 della sentenza impugnata). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.