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Ordinanza — n. 30106/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30106/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30106/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NACLERIO TOMMASO nato a GRAGNANO il 12/05/1970 avverso la sentenza del 23/04/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO; E IN DIRITTO La Corte di appello di Napoli, con sentenza in data 23/04/2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Torre Annunziata, in data 24/01/2012, nei confronti di Tommaso Naclerio, ha confermato la condanna in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen. Considerato che il primo motivo di ricorso, in punto di penale responsabilità è manifestamente infondato in quanto, dalla lettura del provvedimento impugnato (si veda pag. 4, ove il giudice del merito ampiamente motiva sull'elemento soggettivo del delitto di ricettazione), il vizio motivazionale è smentito da argomentazione connotata da lineare e coerente logicità conforme all'esauriente disamina dei dati probatori (Sez. 5, n. 19318 del 20/01/2021, Cappella, Rv. 281105);

Regesto Legislator

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art. 648 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 30106/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta l'erronea applicazione della legge con riferimento al giudizio di comparazione tra le opposte circostanze, è manifestamente infondato perché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e, in particolare, con la preclusione di cui all'art. 69, quarto comma, cod. pen; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione ammende per infrazione procedurale modalità di calcolo dell'ammenda riesame dell'entità pena restituzione dei sussidi statali condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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art. 648 cod. pen
E IN DIRITTO La Corte di appello di Napoli, con sentenza in data 23/04/2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Torre Annunziata, in data 24/01/2012, nei confronti di Tommaso Naclerio, ha confermato la condanna in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
pen; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NACLERIO TOMMASO nato a GRAGNANO il 12/05/1970 avverso la sentenza del 23/04/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La Corte di appello di Napoli, con sentenza in data 23/04/2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Torre Annunziata, in data 24/01/2012, nei confronti di Tommaso Naclerio, ha confermato la condanna in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen. Considerato che il primo motivo di ricorso, in punto di penale responsabilità è manifestamente infondato in quanto, dalla lettura del provvedimento impugnato (si veda pag. 4, ove il giudice del merito ampiamente motiva sull'elemento soggettivo del delitto di ricettazione), il vizio motivazionale è smentito da argomentazione connotata da lineare e coerente logicità conforme all'esauriente disamina dei dati probatori (Sez. 5, n. 19318 del 20/01/2021, Cappella, Rv. 281105);

Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta l'erronea applicazione della legge con riferimento al giudizio di comparazione tra le opposte circostanze, è manifestamente infondato perché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e, in particolare, con la preclusione di cui all'art. 69, quarto comma, cod. pen; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 4 luglio 2022 Il Consigliere Estensore Il Presiden