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Ordinanza — n. 30103/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30103/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30103/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COIS EDOARDO nato a SANTA MARGHERITA LIGURE il 21/12/1990 avverso la sentenza del 11/11/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO; E IN DIRITTO La Corte di appello di Genova, con sentenza in data 11 novembre 2021, confermava la sentenza pronunciata dal G.U.P. presso il Tribunale di Genova in data 29 gennaio 2021, nei confronti di Edoardo Cois, in relazione al reato di cui all'art. 56, 629 cod. pen. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta una violazione di legge, nonché un vizio di motivazione, con riferimento alla mancata qualificazione dei fatti contestati all'imputato in termini di percosse e minacce (artt. 581 e 612 cod. pen.), risulta del tutto generico; Considerato che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze, adempimento nella specie totalmente omesso;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 30103/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, in ogni caso, che la doglianza dedotta risulta anche priva di specificità perché meramente riproduttiva di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pagina 4 della sentenza impugnata); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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lesioni personali a minore lesioni conseguenti trauma alla mano motivi di cassazione causalità della lesione alla spalla abbandono per lesioni personali
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COIS EDOARDO nato a SANTA MARGHERITA LIGURE il 21/12/1990 avverso la sentenza del 11/11/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La Corte di appello di Genova, con sentenza in data 11 novembre 2021, confermava la sentenza pronunciata dal G.U.P. presso il Tribunale di Genova in data 29 gennaio 2021, nei confronti di Edoardo Cois, in relazione al reato di cui all'art. 56, 629 cod. pen. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta una violazione di legge, nonché un vizio di motivazione, con riferimento alla mancata qualificazione dei fatti contestati all'imputato in termini di percosse e minacce (artt. 581 e 612 cod. pen.), risulta del tutto generico; Considerato che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze, adempimento nella specie totalmente omesso;

Rilevato, in ogni caso, che la doglianza dedotta risulta anche priva di specificità perché meramente riproduttiva di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pagina 4 della sentenza impugnata); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 4 luglio 2022 Il Consigliere estensore Il Preside