Ordinanza — n. 30102/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CILIENTO PASQUALE nato a NAPOLI il 01/01/1966 avverso la sentenza del 20/09/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO; r E IN DIRITTO La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 20/09/2021, ha confermato la sentenza del Tribunale di Napoli, in data 19/03/2019, nei confronti di Pasquale Ciliento, in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio motivazionale della sentenza impugnata, è privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, primo comma, lettera d) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica nessun elemento alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilevi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 648 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 30102/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CILIENTO PASQUALE nato a NAPOLI il 01/01/1966 avverso la sentenza del 20/09/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO; r
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 20/09/2021, ha confermato la sentenza del Tribunale di Napoli, in data 19/03/2019, nei confronti di Pasquale Ciliento, in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio motivazionale della sentenza impugnata, è privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, primo comma, lettera d) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica nessun elemento alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilevi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 4 luglio 2022 Il Consigliere Estensore Il Presidente