Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 30100/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30100/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30100/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CORREALE ERRICO nato a NAPOLI il 16/01/1971 avverso la sentenza del 08/10/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO; E IN DIRITTO La Corte d'appello di Napoli, con sentenza del 07/10/2020, ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Napoli, in data 31/10/2016, nei confronti di Enrico Correale in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è del tutto generico; Considerato che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze, adempimento nella fattispecie del tutto omesso; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 648 cod. pen; Ordinanza — n. 30100/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 648 cod. pen. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è del tutto generico; Considerato che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze, adempimento nella fattispecie del tutto omesso; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
testimone a discarico elementi comunicati a posteriori trasmissione spontanea di mezzi di prova denuncia spontanea difesa penale favoreggiamento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 648 cod. pen
E IN DIRITTO La Corte d'appello di Napoli, con sentenza del 07/10/2020, ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Napoli, in data 31/10/2016, nei confronti di Enrico Correale in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CORREALE ERRICO nato a NAPOLI il 16/01/1971 avverso la sentenza del 08/10/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La Corte d'appello di Napoli, con sentenza del 07/10/2020, ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Napoli, in data 31/10/2016, nei confronti di Enrico Correale in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è del tutto generico; Considerato che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze, adempimento nella fattispecie del tutto omesso; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 4 luglio 2022 Il Consigliere Estensore Il Pr sidente