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Ordinanza — n. 30099/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30099/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30099/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TAGLIAFERRI VINCENZO nato a AFRAGOLA il 21/01/1957 avverso la sentenza del 18/01/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO La Corte di appello di Roma, con sentenza in data 18/01/2022, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, in data 13/07/2021, nei confronti di Vincenzo Tagliaferri, ha confermato la condanna in relazione ai reati di cui agli artt. 628, commi primo e terzo, numeri 1) e 3) e 648 cod. pen. ed altro.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 30099/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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accusa penale altri capi d'accusa rapina qualificata indagine per furto ricettazione reato flagrante

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TAGLIAFERRI VINCENZO nato a AFRAGOLA il 21/01/1957 avverso la sentenza del 18/01/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO La Corte di appello di Roma, con sentenza in data 18/01/2022, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, in data 13/07/2021, nei confronti di Vincenzo Tagliaferri, ha confermato la condanna in relazione ai reati di cui agli artt. 628, commi primo e terzo, numeri 1) e 3) e 648 cod. pen. ed altro.

Considerato che l'unico motivo di ricorso, inerente al vizio motivazionale per la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02), nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come è avvenuto nella specie (si veda pag. 3, ove la Corte territoriale si riferisce alla gravità del reato ed alla capacità a delinquere del reo);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 4 luglio 2022 Il Consigliere Estensore e. Presidente