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Ordinanza — n. 30094/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against criminal conviction for property damage due to lack of specific legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30094/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Milazzo Gianluca Salvatore inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged a second-instance judgment confirming his conviction for property damage, arguing violations of law and lack of factual elements. The court rejected these claims as mere complaints on facts and noted the absence of specific grounds to exclude the statutory exemption from punishment.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: Appeals against criminal judgments must be based on specific legal grounds; mere complaints regarding factual assessments or lack of specific arguments for statutory exemptions render the appeal inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility property damage conviction statutory exemption from punishment factual complaints in appeal Court of Cassazione procedure danneggiamento azione civile minaccia nel diritto penale

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 360 c.p.p.
Art. 635 cod. pen.
Considerato, in ogni caso, che la doglianza dedotta risulta manifestamente infondata, in quanto la condotta ascritta al prevenuto, anche dopo la riformulazione dell'art. 635 cod. pen. per effetto dell'art.
Art. 131-bis cod. pen.
Rilevato, inoltre, che la seconda censura dedotta, con la quale si lamenta la violazione di legge per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod.
d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7
I), del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, assume rilevanza penale, atteso che il fatto era stato commesso con minaccia alla persona offesa, come contestato nel capo d'imputazione e motivatamente ritenuto dal Tribunale di Enna (senza che, sul punto, fosse stato proposto uno specifico motivo di appello).
art. 635 cod. pen
Considerato, in ogni caso, che la doglianza dedotta risulta manifestamente infondata, in quanto la condotta ascritta al prevenuto, anche dopo la riformulazione dell'art. 635 cod. pen.
art. 131-bis cod. pen
Rilevato, inoltre, che la seconda censura dedotta, con la quale si lamenta la violazione di legge per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MILAZZO GIANLUCA SALVATORE, nato a Piazza Armerina il 17/07/1981 avverso la sentenza del 12/05/2021 della Corte d'appello di Caltanissetta dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La Corte d'appello di Caltanissetta, con sentenza in data 12 maggio 2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Enna, in data 9 gennaio 2020, nei confronti di Milazzo Gianluca Salvatore, confermava la condanna di questi per il reato di danneggiamento. Rilevato che il primo motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge, nonché un vizio di motivazione della sentenza impugnata, con riferimento all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, per assenza degli elementi costitutivi del delitto di danneggiamento, si fonda su censure che non sono consentite dalla legge in sede di legittimità, perché costituite da mere doglianze in punto di fatto.

Considerato, in ogni caso, che la doglianza dedotta risulta manifestamente infondata, in quanto la condotta ascritta al prevenuto, anche dopo la riformulazione dell'art. 635 cod. pen. per effetto dell'art. 2, comma 1, lett. I), del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, assume rilevanza penale, atteso che il fatto era stato commesso con minaccia alla persona offesa, come contestato nel capo d'imputazione e motivatamente ritenuto dal Tribunale di Enna (senza che, sul punto, fosse stato proposto uno specifico motivo di appello). Rilevato, inoltre, che la seconda censura dedotta, con la quale si lamenta la violazione di legge per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., risulta priva di specificità perché meramente riproduttiva di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che difatti ha logicamente giustificato l'esclusione dell'istituto, sulla base della natura delle res danneggiate e del non esiguo danno cagionato.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen