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Ordinanza — n. 30092/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to manifestly unfounded arguments and lack of motivation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30092/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Mario Gatto inadmissible, upholding the lower court's conviction for fraud and abuse of credit cards. The appellant argued for a different legal interpretation of the criminal code elements, but the court found these arguments fundamentally inconsistent with established statutory data and binding precedent. Consequently, the appeal was rejected because the reasoning was clearly unfounded and the lower court's decision was logically coherent and exhaustive regarding the evidence.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 360, comma 1, lett. b, c.p.p.: An appeal is inadmissible when the grounds are manifestly unfounded and lack logical coherence with the proven facts.

Parole chiave

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inadmissible appeal manifestly unfounded lack of motivation criminal fraud credit card abuse procedural dismissal costs of appeal abuso di carte-chèques

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 360, comma 1, lett. b, c.p.p.
art. 616 cod. proc. pen
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost., sent.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 15470 del 12/01/2018, Armeni
(capi 3 e 10), è manifestamente infondato in quanto prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 15470 del 12/01/2018, Armeni, Rv.
Sez. 5, n. 47029 del 22/09/2011, Auriemma
Sez. 5, n. 47029 del 22/09/2011, Auriemma, Rv.
Sez. 5, n. 3760 del 09/12/1987, Scansani
Sez. 5, n. 1749 del 14/11/1969, Coppola
Corte cost., sent. n. 186 del 2000
pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GATTO MARIO, nato a Torino il 31/10/1945 avverso la sentenza del 08/07/2021 della Corte d'appello di Torino dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La Corte d'appello di Torino, con sentenza in data 8/07/2021, ha confermato la sentenza del Tribunale di Alessandria del 26/09/2019, nei confronti di Mario Gatto, di condanna per i reati di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen. (capo 3), 494 cod. pen. (capo 5), 55, comma 9, del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (capi 7, 8 e 9) e 476 e 482 cod. pen. (capo 10). Considerato che il primo motivo (entrambi i motivi sono illustrati da una memoria), con il quale si contesta l'erronea applicazione della legge penale in relazione agli elementi costitutivi dei reati di cui agli artt. 476, 477 e 482 cod. pen. (capi 3 e 10), è manifestamente infondato in quanto prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 15470 del 12/01/2018, Armeni, Rv. 272681-01;

Sez. 5, n. 47029 del 22/09/2011, Auriemma, Rv. 251447-01; Sez. 5, n. 3760 del 09/12/1987, dep. 1988, Scansani, Rv. 177954-01; Sez. 5, n. 1749 del 14/11/1969, dep. 1970, Coppola, Rv. 114001-01). Ritenuto che il secondo motivo inerente al reato di indebito utilizzo di carte di credito (capi 7, 8 e 9) è manifestamente infondato in quanto, dalla lettura del provvedimento impugnato, i vizi motivazionali sono smentiti da argomentazione connotata da lineare e coerente logicità conforme all'esauriente disamina dei dati probatori (Si vedano, in particolare, le pagg. 5 e 10 della sentenza impugnata, dove il giudice del merito ampiamente motiva sulla responsabilità).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos