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Ordinanza — n. 30091/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30091/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30091/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PILATTI GIULIO, nato a Samolaco il 24/06/1950 avverso la sentenza del 15/10/2021 della Corte d'appello di Torino dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO. E IN DIRITTO La Corte d'appello di Torino, con sentenza in data 15 ottobre 2021, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Torino, in data 13 maggio 2019, nei confronti di Pilatti Giulio, di condanna per il reato di cui all'art. 640 cod. pen. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta una la dell'art. 640 cod. pen. per l'insussistenza degli artifici e raggiri e, contestualmente, si invoca la derubricazione del reato di truffa di cui all'imputazione in quello di insolvenza fraudolenta (art. 641 cod. pen.), risulta privo di specificità perché è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, le pagine 5, 6 e 7 della sentenza impugnata, sulla sussistenza degli elementi costitutivi della truffa, e 7 e 8 della stessa sentenza sull'impossibilità di configurare il delitto di insolvenza fraudolenta).

Regesto Legislator

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art. 640 cod. pen, art. 641 cod. pen; Ordinanza — n. 30091/2022 — snpen · Corte di Cassazione: E IN DIRITTO La Corte d'appello di Torino, con sentenza in data 15 ottobre 2021, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Torino, in data 13 maggio 2019, nei confronti di Pilatti Giulio, di condanna per il reato di cui all'art. 640 cod. pen. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta una la dell'art. 640 cod. pen. per l'insussistenza degli artifici e raggiri e, contestualmente, si invoca la derubricazione del reato di truffa di cui all'imputazione in quello di insolvenza fraudolenta (art. 641 cod. pen.), risulta privo di specificità perché è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, le pagine 5, 6 e 7 della sentenza impugnata, sulla sussistenza degli elementi costitutivi della truffa, e 7 e 8 della stessa sentenza sull'impossibilità di configurare il delitto di insolvenza fraudolenta).

Parole chiave

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contraffazione di merci accusa di truffa reato economico frode all'imposta sul valore aggiunto licenziamento immediato per truffa fatture fittizie

Disposizioni normative citate

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art. 640 cod. pen
E IN DIRITTO La Corte d'appello di Torino, con sentenza in data 15 ottobre 2021, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Torino, in data 13 maggio 2019, nei confronti di Pilatti Giulio, di condanna per il reato di cui all'art. 640 cod. pen.
art. 641 cod. pen
per l'insussistenza degli artifici e raggiri e, contestualmente, si invoca la derubricazione del reato di truffa di cui all'imputazione in quello di insolvenza fraudolenta (art. 641 cod.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PILATTI GIULIO, nato a Samolaco il 24/06/1950 avverso la sentenza del 15/10/2021 della Corte d'appello di Torino dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La Corte d'appello di Torino, con sentenza in data 15 ottobre 2021, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Torino, in data 13 maggio 2019, nei confronti di Pilatti Giulio, di condanna per il reato di cui all'art. 640 cod. pen. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta una la dell'art. 640 cod. pen. per l'insussistenza degli artifici e raggiri e, contestualmente, si invoca la derubricazione del reato di truffa di cui all'imputazione in quello di insolvenza fraudolenta (art. 641 cod. pen.), risulta privo di specificità perché è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, le pagine 5, 6 e 7 della sentenza impugnata, sulla sussistenza degli elementi costitutivi della truffa, e 7 e 8 della stessa sentenza sull'impossibilità di configurare il delitto di insolvenza fraudolenta).

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i