Cassation Court dismisses appeals for genericity of grounds under Art. 581 of Criminal Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by Rondi Marco and Rondi Dario inadmissible, upholding the lower court's decision. The appellants challenged the dismissal of their appeal on appeal grounds but failed to specify the exact points of the judgment requiring review or provide factual and legal arguments. The court ruled that the appeals were generic and lacked the specificity mandated by Article 581 of the Criminal Procedure Code, resulting in their rejection and the imposition of costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581 cod. proc. pen.; Appeals are inadmissible for genericity when the appellant fails to indicate the specific point of the judgment under scrutiny and the factual and legal grounds for the censure.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: RONDI MARCO, nato a Torino il 16/04/1990 RONDI DARIO, nato a Torino il 14/09/1963 avverso l'ordinanza del 07/10/2021 della Corte d'appello di Torino dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La Corte d'appello di Torino, con ordinanza del 07/10/2021, ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dagli imputati ed esecutiva la sentenza pronunciata dal Tribunale di Torino, in data 26/02/2016, nei confronti di Rondi Dario e Rondi Marco in relazione al reato di cui all'art. 641 cod. pen. Considerato che l'unica doglianza, con cui si contesta la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla dichiarazione di inammissibilità dell'atto di appello, è manifestamente infondata poiché, a mente dell'art. 581 cod. proc. pen., sussiste l'inammissibilità dell'appello per genericità dei motivi quando la parte non indica specificamente il punto della sentenza che si intende sottoporre a nuovo scrutinio, né le ragioni di fatto e di diritto su cui si fondano le censure (tra le tante:
Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112-01). Ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata che dichiara l'inammissibilità dell'atto di appello dimostra di essere connotata da lineare e coerente logicità (si vedano, in proposito, le pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata). Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci