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Ordinanza — n. 30088/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded grounds and improper sentencing review attempts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30088/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Giuseppe Innaco inadmissible, upholding his conviction for theft. The court found the appellant's arguments regarding the identity of the stolen item and the sentencing were legally unfounded and contrary to established case law. Consequently, the appeal was rejected, and Innaco was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 648 cod. pen.: Appeals are inadmissible if based on manifestly unfounded grounds or attempts to re-evaluate sentencing congruity, which falls outside the scope of cassation review.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility manifestly unfounded grounds sentencing review limits theft conviction upheld court costs and fine adeguamento della pena errore nella commisurazione della pena revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost., sent.
Art. 648 cod. pen.
E IN DIRITTO La Corte di appello di Caltanissetta, con sentenza del 8/04/2021, ha confermato la sentenza del Tribunale di Caltanissetta, in data 19/05/2020, di condanna di Giuseppe Innaco per il reato di cui all'art. 648 cod.
Art. 13 Cost.
art. 648 cod. pen
E IN DIRITTO La Corte di appello di Caltanissetta, con sentenza del 8/04/2021, ha confermato la sentenza del Tribunale di Caltanissetta, in data 19/05/2020, di condanna di Giuseppe Innaco per il reato di cui all'art. 648 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost., sent.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 46419 del 18/09/2019
Sez. 2, n. 6584 del 15/12/2021
Sez. 2, n. 6584 del 15/12/2021, dep.
Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021
282629-01) e le argomentazioni della Corte territoriale risultano connotate da lineare e coerente logicità, conforme all'esauriente disamina dei dati probatori (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv.
Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013
Ritenuto che i motivi inerenti al trattamento sanzionatorio non sono ammissibili in quanto, secondo il costante indirizzo interpretativo di questa Corte (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep.
Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019
Corte cost., sent. n. 186 del 2000
pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: INNACO GIUSEPPE, nato a Mazzarino il 15/07/1993 avverso la sentenza del 08/04/2021 della Corte d'appello di Caltanissetta dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La Corte di appello di Caltanissetta, con sentenza del 8/04/2021, ha confermato la sentenza del Tribunale di Caltanissetta, in data 19/05/2020, di condanna di Giuseppe Innaco per il reato di cui all'art. 648 cod. pen. Considerato che i motivi in punto di penale responsabilità dell'imputato sono manifestamente infondati in quanto le violazioni di legge e il vizio di motivazione lamentati in relazione all'identità tra bene oggetto di furto e il computer rinvenuto nel possesso del prevenuto si fondano sulla prospettazione di enunciati ermeneutici in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 46419 del 18/09/2019, Failla, Rv. 277334-01;

Sez. 2, n. 6584 del 15/12/2021, dep. 2022, Cremonese, Rv. 282629-01) e le argomentazioni della Corte territoriale risultano connotate da lineare e coerente logicità, conforme all'esauriente disamina dei dati probatori (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747-01). Ritenuto che i motivi inerenti al trattamento sanzionatorio non sono ammissibili in quanto, secondo il costante indirizzo interpretativo di questa Corte (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142-01; Sez. 3, n. e 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288-01), non sono consentiti in sede di legittimità perché mirano a una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non è stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (si veda, in particolare, la pag. 2 della sentenza impugnata sulla mitezza e proporzionalità della pena irrogata, che è al di sotto della misura media di quella edittale, in relazione alla gravità del fatto e alla personalità dell'Innaco, gravato da altri precedenti penali).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.