Ordinanza — n. 30086/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MERCURIO GIUSEPPE, nato a Reggio Calabria il 01/08/1951 MERCURIO DEMETRIO, nato a Reggio Calabria il 21/08/1978 MOSCATO CARMELA ANTONIA, nata a Reggio Calabria il 16/03/1959 avverso la sentenza del 12/07/2021 della Corte d'appello di Torino dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 30086/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che il secondo motivo dei ricorsi, che contesta l'inosservanza di legge ed il vizio della motivazione posta dalla sentenza impugnata alla base della condanna per il delitto di violazione di domicilio, è manifestamente infondato poiché afferisce alla ricostruzione in fatto della fattispecie concreta, come tale non rivisitabile in sede di legittimità. Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MERCURIO GIUSEPPE, nato a Reggio Calabria il 01/08/1951 MERCURIO DEMETRIO, nato a Reggio Calabria il 21/08/1978 MOSCATO CARMELA ANTONIA, nata a Reggio Calabria il 16/03/1959 avverso la sentenza del 12/07/2021 della Corte d'appello di Torino dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La Corte d'appello di Torino, con sentenza del 12/07/2021, ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Novara, in data 15/05/2019, di condanna di Mercurio Giuseppe e di Mercurio Demetrio per il reato di cui agli artt. 110, 81, secondo comma, 56 e 629, primo e secondo comma, cod. pen., in relazione all'art. 628, secondo comma, n. 1), cod. pen., e di Mercurio Giuseppe e Moscato Carmela Antonia per il reato di cui agli artt. 110, 81, secondo comma, 614, primo e quarto comma, e 61, n. 2), cod. pen. Ritenuto che il primo motivo dei ricorsi, con cui si censura la violazione di legge in relazione alla qualificazione giuridica del fatto come tentativo di estorsione (anziché come tentata violenza privata), non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché è costituito da mere doglianze in punto di fatto e, comunque, è privo di specificità perché è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in proposito, le pagg. 7, 8, 9 e 10 sulla ricostruzione dei fatti oggettivamente riconducibili al delitto di estorsione e non a quello di violenza privata).
Considerato che il secondo motivo dei ricorsi, che contesta l'inosservanza di legge ed il vizio della motivazione posta dalla sentenza impugnata alla base della condanna per il delitto di violazione di domicilio, è manifestamente infondato poiché afferisce alla ricostruzione in fatto della fattispecie concreta, come tale non rivisitabile in sede di legittimità. Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
I ricorrenti devono altresì essere condannati alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle parti civili Crepaldi Barbara e Quaos Hamza, che si liquidano in complessivi euro duemila oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle parti civili Crepaldi Barbara e Quaos Hamza, liquidate in complessivi euro duemila oltre accessori di legge