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Ordinanza — n. 30084/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30084/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30084/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI NICOLA GIORDANO, nato a Roma il 08/05/1990 avverso la sentenza del 11/02/2021 della Corte d'appello di Roma dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO. E IN DIRITTO La Corte d'appello di Roma, con sentenza in data 11 febbraio 2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal G.i.p. del Tribunale di Rieti, in data 22 maggio 2014, nei confronti di Di Nicola Giordano, confermava la condanna di questi per il reato di cui all'art. 628 cod. pen. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta un vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, si fonda su censure che non sono consentite dalla legge in sede di legittimità, perché costituite da mere doglianze in punto di fatto. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 628 cod. pen; Ordinanza — n. 30084/2022 — snpen · Corte di Cassazione: E IN DIRITTO La Corte d'appello di Roma, con sentenza in data 11 febbraio 2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal G.i.p. del Tribunale di Rieti, in data 22 maggio 2014, nei confronti di Di Nicola Giordano, confermava la condanna di questi per il reato di cui all'art. 628 cod. pen. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta un vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, si fonda su censure che non sono consentite dalla legge in sede di legittimità, perché costituite da mere doglianze in punto di fatto. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali difetto di motivazione motivi di cassazione prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria ammende per infrazione procedurale allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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art. 628 cod. pen
del Tribunale di Rieti, in data 22 maggio 2014, nei confronti di Di Nicola Giordano, confermava la condanna di questi per il reato di cui all'art. 628 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI NICOLA GIORDANO, nato a Roma il 08/05/1990 avverso la sentenza del 11/02/2021 della Corte d'appello di Roma dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La Corte d'appello di Roma, con sentenza in data 11 febbraio 2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal G.i.p. del Tribunale di Rieti, in data 22 maggio 2014, nei confronti di Di Nicola Giordano, confermava la condanna di questi per il reato di cui all'art. 628 cod. pen. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta un vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, si fonda su censure che non sono consentite dalla legge in sede di legittimità, perché costituite da mere doglianze in punto di fatto. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04/