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Ordinanza — n. 30083/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30083/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30083/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STOICA DIANA RAMONA, nata in Romania il 08/03/1982 avverso la sentenza del 27/11/2020 della Corte d'appello di Ancona dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO. E IN DIRITTO La Corte d'appello di Ancona, con sentenza in data 27 novembre 2020, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Ancona, in data 20 marzo 2018, di condanna di Stoica Diana Ramona per il reato di cui all'art. 629 cod. pen. Rilevato che entrambi i motivi di ricorso, che contestano una violazione di legge, nonché un vizio di motivazione, con riferimento all'affermazione di penale responsabilità dell'imputata per il delitto di estorsione e alla mancata derubricazione nel reato di cui all'art. 393 cod. pen., si fondano su censure che non sono consentite dalla legge in sede di legittimità, perché costituite da mere doglianze in punto di fatto.

Regesto Legislator

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art. 629 cod. pen, art. 393 cod. pen; Ordinanza — n. 30083/2022 — snpen · Corte di Cassazione: E IN DIRITTO La Corte d'appello di Ancona, con sentenza in data 27 novembre 2020, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Ancona, in data 20 marzo 2018, di condanna di Stoica Diana Ramona per il reato di cui all'art. 629 cod. pen. Rilevato che entrambi i motivi di ricorso, che contestano una violazione di legge, nonché un vizio di motivazione, con riferimento all'affermazione di penale responsabilità dell'imputata per il delitto di estorsione e alla mancata derubricazione nel reato di cui all'art. 393 cod. pen., si fondano su censure che non sono consentite dalla legge in sede di legittimità, perché costituite da mere doglianze in punto di fatto.

Parole chiave

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estorsione riscossione di pene pecuniarie corruzione nell'esecuzione forzata concussione restituzione delle prestazioni recupero di crediti

Disposizioni normative citate

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art. 629 cod. pen
E IN DIRITTO La Corte d'appello di Ancona, con sentenza in data 27 novembre 2020, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Ancona, in data 20 marzo 2018, di condanna di Stoica Diana Ramona per il reato di cui all'art. 629 cod. pen.
art. 393 cod. pen
Rilevato che entrambi i motivi di ricorso, che contestano una violazione di legge, nonché un vizio di motivazione, con riferimento all'affermazione di penale responsabilità dell'imputata per il delitto di estorsione e alla mancata derubricazione nel reato di cui all'art. 393 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STOICA DIANA RAMONA, nata in Romania il 08/03/1982 avverso la sentenza del 27/11/2020 della Corte d'appello di Ancona dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La Corte d'appello di Ancona, con sentenza in data 27 novembre 2020, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Ancona, in data 20 marzo 2018, di condanna di Stoica Diana Ramona per il reato di cui all'art. 629 cod. pen. Rilevato che entrambi i motivi di ricorso, che contestano una violazione di legge, nonché un vizio di motivazione, con riferimento all'affermazione di penale responsabilità dell'imputata per il delitto di estorsione e alla mancata derubricazione nel reato di cui all'art. 393 cod. pen., si fondano su censure che non sono consentite dalla legge in sede di legittimità, perché costituite da mere doglianze in punto di fatto.

Considerato, in ogni caso, che gli stessi motivi risultano privi di specificità perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, le pagine 7 e 8 della sentenza impugnata, in cui la Corte d'appello ha ricostruito i fatti, evidenziando altresì come non vi fossero gli estremi per derubricare l'estorsione nel delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, per assenza di prova circa la supposta esistenza di un credito dell'imputata nei confronti della persona offesa).

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec