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Ordinanza — n. 30081/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against second-instance conviction for theft and illegal possession of a weapon.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30081/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Salvatore Scimone inadmissible, upholding the second-instance conviction for theft and illegal possession of a weapon. The appellant argued for sentence nullity due to vague imputations and the improper use of inadmissible statements, but the court found these grounds infounded and lacking specificity. Consequently, the appeal was rejected as it merely repeated previously dismissed complaints without new legal arguments.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation must be admissible and specific; generic complaints regarding vague imputations or the use of inadmissible evidence that were already properly examined and dismissed by the lower courts do not constitute valid grounds for cassation.

Parole chiave

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criminal appeal admissibility vague imputation nullity inadmissible evidence use theft and weapon possession Court of Cassation review scemata imputabilità accertamento insufficiente dei fatti mancata prova di parzialità

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
Art. 63 cod. proc. pen.
Art. 64 cod. proc. pen.
Art. 191 cod. proc. pen.
Art. 350, comma 7 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 48348 del 29/09/2017, Cappello
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCIMONE SALVATORE, nato a Messina il 21/03/1974 avverso la sentenza del 11/10/2021 della Corte d'appello di Messina dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La Corte d'appello di Messina, con sentenza in data 11 ottobre 2021, confermava la sentenza pronunciata dal G.I.P. del Tribunale di Messina, in data 25 gennaio 2021, nei confronti di Salvatore Scimone, di condanna per i reati di cui agli artt.648 e 697 cod. pen. e agli artt. 2 e 7 della legge 2 ottobre 1967, n. 895. Rilevato che il primo motivo di ricorso, che deduce la nullità della sentenza per omessa o parziale indicazione dell'imputazione contestata al capo A, risulta manifestamente infondato, in quanto, per un verso, palesemente sconfessato dalla lettura dell'imputazione, senz'altro precisa, per altro perché, in ogni caso, non costituirebbe motivo di nullità della sentenza (cfr., sul punto, Sez. 3, n. 48348 del 29/09/2017, Cappello, Rv. 271882-01).

Considerato che il secondo motivo di ricorso, che censura la sentenza di secondo grado nella parte in cui avrebbe utilizzato dichiarazioni rese dall'imputato in realtà non utilizzabili, poiché assunte in violazione delle disposizioni del codice di rito (artt. 63, 64, 191 e 350, comma 7, cod. proc. pen.), risulta privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di doglianza già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici e in fatto dal giudice di merito (si vedano, in particolare, le pagine 2 e 3 della sentenza impugnata), oltre che manifestamente infondato, sulla scorta della giurisprudenza ben individuata dalla Corte d'appello a pagina 2 della stessa sentenza.

Rilevato, infine, che anche il terzo motivo di impugnazione, che lamenta che gli intercettati colloqui in carcere del 13 e 25 maggio 2020 e del 10 giugno 2020 non potrebbero costituire un riscontro del possesso dell'arma oggetto di furto, in ragione delle considerazioni suesposte, appare manifestamente infondato, oltre che caratterizzato da censure sulla valutazione del significato probatorio del contenuto dei suddetti colloqui, non consentite dalla legge in sede di legittimità. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos