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Ordinanza — n. 30078/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30078/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30078/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OUNI BILEL, nato in Marocco il 12/12/1988 avverso la sentenza del 11/05/2021 della Corte d'appello di Firenze dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO. E IN DIRITTO La Corte d'appello di Firenze, con sentenza del 11/05/2021, ha confermato la sentenza del Tribunale di Livorno, in data 16/01/2018, nei confronti di Bilel Ouni, in relazione al reato di cui all'art. 648, secondo comma, cod. pen. Considerato che il primo motivo, con il quale è dedotta violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata con riguardo alla qualificazione giuridica del fatto, è manifestamente infondato nonché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici (Sez. 2, n. 45256 del 22/11/2007, Lapertosa, Rv. 238515-01;

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 30078/2022 — snpen · Corte di Cassazione: U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822-01) e che è anche manifestamente infondato (si veda pag. 1 sulla riconosciuta ipotesi attenuata ex art. 648, secondo comma, cod. pen.). Considerato che le doglianze sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche sono manifestamente infondate anche perché, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549-02), nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come è avvenuto nella specie (si veda pag. 2, ove la Corte territoriale si riferisce alla capacità a delinquere del reo, gravato da precedenti, anche specifici).

Parole chiave

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attenuazione della pena motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione riesame dell'entità pena maggiorazione dissuasiva censure tardive

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost., sent.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OUNI BILEL, nato in Marocco il 12/12/1988 avverso la sentenza del 11/05/2021 della Corte d'appello di Firenze dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La Corte d'appello di Firenze, con sentenza del 11/05/2021, ha confermato la sentenza del Tribunale di Livorno, in data 16/01/2018, nei confronti di Bilel Ouni, in relazione al reato di cui all'art. 648, secondo comma, cod. pen. Considerato che il primo motivo, con il quale è dedotta violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata con riguardo alla qualificazione giuridica del fatto, è manifestamente infondato nonché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici (Sez. 2, n. 45256 del 22/11/2007, Lapertosa, Rv. 238515-01;

Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713-01), dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata, sulla prova della sussistenza dell'elemento soggettivo della ricettazione). Rilevato che il secondo motivo in punto di mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti e di trattamento sanzionatorio è privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, primo comma, lett. d), cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta (si veda pag. 2 sull'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. e sulle circostanze attenuanti generiche), non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilevi mossi ed esercitare il proprio sindacato (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822-01) e che è anche manifestamente infondato (si veda pag. 1 sulla riconosciuta ipotesi attenuata ex art. 648, secondo comma, cod. pen.). Considerato che le doglianze sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche sono manifestamente infondate anche perché, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549-02), nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come è avvenuto nella specie (si veda pag. 2, ove la Corte territoriale si riferisce alla capacità a delinquere del reo, gravato da precedenti, anche specifici).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amm