Ordinanza — n. 30076/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARDONDI BARBARA, nata a Modena il 05/01/1970 avverso la sentenza del 14/01/2021 della Corte d'appello di Bologna dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO. E IN DIRITTO La Corte d'appello di Bologna, con sentenza in data 14 gennaio 2021, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Rimini, in data 7 maggio 2019, nei confronti di Ardondi Barbara, in relazione al reato di rapina aggravata in concorso. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge, nonché un vizio di motivazione della sentenza impugnata, con riferimento all'affermazione di penale responsabilità dell'imputata, per assenza degli elementi costitutivi del delitto di rapina, risulta privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pagina 3 della sentenza impugnata, in cui la corte d'appello ha individuato nelle attendibili dichiarazioni rese dalla persona offesa e nella sentenza irrevocabile a carico del coimputato Augusto Gentile, acquisita ai sensi dell'art. 238-bis cod. proc. pen., solidi elementi per la pronuncia di condanna).
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 238-bis cod. proc. pen; Ordinanza — n. 30076/2022 — snpen · Corte di Cassazione: E IN DIRITTO La Corte d'appello di Bologna, con sentenza in data 14 gennaio 2021, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Rimini, in data 7 maggio 2019, nei confronti di Ardondi Barbara, in relazione al reato di rapina aggravata in concorso. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge, nonché un vizio di motivazione della sentenza impugnata, con riferimento all'affermazione di penale responsabilità dell'imputata, per assenza degli elementi costitutivi del delitto di rapina, risulta privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pagina 3 della sentenza impugnata, in cui la corte d'appello ha individuato nelle attendibili dichiarazioni rese dalla persona offesa e nella sentenza irrevocabile a carico del coimputato Augusto Gentile, acquisita ai sensi dell'art. 238-bis cod. proc. pen., solidi elementi per la pronuncia di condanna).
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARDONDI BARBARA, nata a Modena il 05/01/1970 avverso la sentenza del 14/01/2021 della Corte d'appello di Bologna dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La Corte d'appello di Bologna, con sentenza in data 14 gennaio 2021, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Rimini, in data 7 maggio 2019, nei confronti di Ardondi Barbara, in relazione al reato di rapina aggravata in concorso. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge, nonché un vizio di motivazione della sentenza impugnata, con riferimento all'affermazione di penale responsabilità dell'imputata, per assenza degli elementi costitutivi del delitto di rapina, risulta privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pagina 3 della sentenza impugnata, in cui la corte d'appello ha individuato nelle attendibili dichiarazioni rese dalla persona offesa e nella sentenza irrevocabile a carico del coimputato Augusto Gentile, acquisita ai sensi dell'art. 238-bis cod. proc. pen., solidi elementi per la pronuncia di condanna).
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso