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Ordinanza — n. 30072/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30072/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30072/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GABER AHMED ELGENDY RAGAB, nato a Beheira (Egitto) il 22/01/1985 avverso la sentenza del 20/11/2020 della Corte d'appello di Bologna dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO. E IN DIRITTO La Corte d'appello di Bologna, con sentenza del 20/11/2020, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Bologna, in data 19/04/2018, rideterminando la pena inflitta a Gaber Ahmed Elgendy Ragab in relazione al reato di cui agli artt. 110, 648 cod. pen. Ritenuto che il ricorso, con cui si contesta genericamente il vizio di motivazione della sentenza impugnata, deve essere trattato nelle forme "de plano", ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - comma aggiunto dall'art. 1, comma 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta avverso una sentenza pronunciata ex art. 599-bis cod. proc. pen.

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art. 599-bis cod. proc. pen; Ordinanza — n. 30072/2022 — snpen · Corte di Cassazione: E IN DIRITTO La Corte d'appello di Bologna, con sentenza del 20/11/2020, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Bologna, in data 19/04/2018, rideterminando la pena inflitta a Gaber Ahmed Elgendy Ragab in relazione al reato di cui agli artt. 110, 648 cod. pen. Ritenuto che il ricorso, con cui si contesta genericamente il vizio di motivazione della sentenza impugnata, deve essere trattato nelle forme "de plano", ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - comma aggiunto dall'art. 1, comma 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta avverso una sentenza pronunciata ex art. 599-bis cod. proc. pen.

Parole chiave

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motivi di cassazione impugnazione della cancellazione impugnazione di decisioni amministrative concorso di motivi di sospensione impugnabilità della decisione di rinvio cognizione del ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

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art. 599-bis cod. proc. pen
Considerato che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GABER AHMED ELGENDY RAGAB, nato a Beheira (Egitto) il 22/01/1985 avverso la sentenza del 20/11/2020 della Corte d'appello di Bologna dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La Corte d'appello di Bologna, con sentenza del 20/11/2020, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Bologna, in data 19/04/2018, rideterminando la pena inflitta a Gaber Ahmed Elgendy Ragab in relazione al reato di cui agli artt. 110, 648 cod. pen. Ritenuto che il ricorso, con cui si contesta genericamente il vizio di motivazione della sentenza impugnata, deve essere trattato nelle forme "de plano", ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - comma aggiunto dall'art. 1, comma 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta avverso una sentenza pronunciata ex art. 599-bis cod. proc. pen.

Considerato che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice, ne consegue che il vizio della motivazione non rientra più tra i casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci