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Ordinanza — n. 30071/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30071/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30071/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHIRICOSTA PAOLO, nato a Reggio Calabria il 20/02/1986 avverso la sentenza del 02/02/2021 della Corte d'appello di Reggio Calabria dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO. E IN DIRITTO La Corte di appello di Reggio Calabria, con sentenza del 02/02/2021, ha confermato la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Reggio Calabria, in data 12/02/2020, nei confronti di Paolo Chiricosta, in relazione ai reati di atti persecutori aggravati, tentata estorsione aggravata e minaccia aggravata. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, inerente al vizio di motivazione della sentenza impugnata in relazione alla valutazione degli elementi probatori che hanno condotto all'affermazione di responsabilità dell'imputato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché è costituito da mere doglianze in punto di fatto, volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse dalla pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 30071/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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censura dell'apprezzamento delle prove censure procedurali esame nel merito modalità di valutazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali procedura di ricusazione

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost., sent.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHIRICOSTA PAOLO, nato a Reggio Calabria il 20/02/1986 avverso la sentenza del 02/02/2021 della Corte d'appello di Reggio Calabria dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La Corte di appello di Reggio Calabria, con sentenza del 02/02/2021, ha confermato la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Reggio Calabria, in data 12/02/2020, nei confronti di Paolo Chiricosta, in relazione ai reati di atti persecutori aggravati, tentata estorsione aggravata e minaccia aggravata. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, inerente al vizio di motivazione della sentenza impugnata in relazione alla valutazione degli elementi probatori che hanno condotto all'affermazione di responsabilità dell'imputato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché è costituito da mere doglianze in punto di fatto, volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse dalla pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito.

Considerato, inoltre, che il secondo motivo sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato perché, secondo il consolidato indirizzo di questa Corte (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549-02), nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come è avvenuto nella specie (si veda pag. 4 della sentenza impugnata, dove la Corte territoriale, col richiamare le condivise argomentazioni del giudice di primo, ha fatto riferimento alla mancanza di qualsiasi forma di resipiscenza o condotta collaborativa da parte dell'imputato e, comunque, alla mancanza di elementi di segno positivo ai fini del riconoscimento delle richieste circostanze attenuanti generiche).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.