Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 30069/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30069/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30069/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANTOCITO ANTONINO, nato a Caltanissetta il 02/09/1966 avverso la sentenza del 09/07/2021 della Corte d'appello di Bari dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO. E IN DIRITTO La Corte di appello di Bari, con provvedimento in data 9 luglio 2021, dichiarava inammissibile, in quanto proposto oltre il termine di legge, l'appello di Antonino Santocito avverso la sentenza del Tribunale di Trani, in data 15 ottobre 2019, confermando, così, la condanna dello stesso Santocito per il reato di cui all'art.640 cod. pen. Rilevato che, avverso tale sentenza della Corte d'appello di Bari, ha proposto ricorso per cassazione Antonino Santonocito, affidato a due motivi. Ritenuto che si deve preliminarmente rilevare che, il 17 maggio 2022, è pervenuto, a mezzo della PEC, atto di rinuncia al ricorso per cassazione, da parte del difensore di Antonino Santocito avv.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30069/2022 — snpen · Corte di Cassazione: E IN DIRITTO La Corte di appello di Bari, con provvedimento in data 9 luglio 2021, dichiarava inammissibile, in quanto proposto oltre il termine di legge, l'appello di Antonino Santocito avverso la sentenza del Tribunale di Trani, in data 15 ottobre 2019, confermando, così, la condanna dello stesso Santocito per il reato di cui all'art.640 cod. pen. Rilevato che, avverso tale sentenza della Corte d'appello di Bari, ha proposto ricorso per cassazione Antonino Santonocito, affidato a due motivi. Ritenuto che si deve preliminarmente rilevare che, il 17 maggio 2022, è pervenuto, a mezzo della PEC, atto di rinuncia al ricorso per cassazione, da parte del difensore di Antonino Santocito avv.

Parole chiave

Generato dall'IA
ritardi procedurali notifica tardiva dei difetti istanza tardiva di restituzione dei termini inosservanza del termine perentorio dichiarazione fiscale tardiva opposizione tardiva
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANTOCITO ANTONINO, nato a Caltanissetta il 02/09/1966 avverso la sentenza del 09/07/2021 della Corte d'appello di Bari dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La Corte di appello di Bari, con provvedimento in data 9 luglio 2021, dichiarava inammissibile, in quanto proposto oltre il termine di legge, l'appello di Antonino Santocito avverso la sentenza del Tribunale di Trani, in data 15 ottobre 2019, confermando, così, la condanna dello stesso Santocito per il reato di cui all'art.640 cod. pen. Rilevato che, avverso tale sentenza della Corte d'appello di Bari, ha proposto ricorso per cassazione Antonino Santonocito, affidato a due motivi. Ritenuto che si deve preliminarmente rilevare che, il 17 maggio 2022, è pervenuto, a mezzo della PEC, atto di rinuncia al ricorso per cassazione, da parte del difensore di Antonino Santocito avv.

Ettorantonio di Lustro, munito di procura speciale, allegata all'atto di rinuncia. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. Dalla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di euro mille.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende. Così deciso il