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Ordinanza — n. 30067/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30067/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30067/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARSIANO CONCETTO, nato a Caltagirone il 08/04/1974 avverso la sentenza del 25/02/2021 della Corte d'appello di Caltanissetta dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO. E IN DIRITTO La Corte d'appello di Caltanissetta, con sentenza del 25/02/2021, ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Caltanissetta, in data 29/11/2018, nei confronti di Concetto Marsiano in relazione al reato di cui agli artt. 110, 81, secondo comma, 640 cod. pen. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta preliminarmente l'omessa notifica dell'avviso di deposito della sentenza di primo grado nonché il difetto di motivazione della sentenza impugnata con riguardo all'affermazione di responsabilità dell'imputato per il delitto di truffa, è privo di specificità perché è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (Si vedano, in proposito, le pag. 1 e 2 della sentenza impugnata), con i quali il ricorrente omette di confrontarsi compiutamente.

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 30067/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che il secondo ed il terzo motivo di ricorso, con cui si richiede l'applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen. e la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, non risultano essere stati previamente dedotti come motivi di appello, come si evince dall'atto di appello, secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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difetto di motivazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali allegazioni insufficientemente motivate notificazione viziata motivi di cassazione cognizione del ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
Considerato che il secondo ed il terzo motivo di ricorso, con cui si richiede l'applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARSIANO CONCETTO, nato a Caltagirone il 08/04/1974 avverso la sentenza del 25/02/2021 della Corte d'appello di Caltanissetta dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La Corte d'appello di Caltanissetta, con sentenza del 25/02/2021, ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Caltanissetta, in data 29/11/2018, nei confronti di Concetto Marsiano in relazione al reato di cui agli artt. 110, 81, secondo comma, 640 cod. pen. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta preliminarmente l'omessa notifica dell'avviso di deposito della sentenza di primo grado nonché il difetto di motivazione della sentenza impugnata con riguardo all'affermazione di responsabilità dell'imputato per il delitto di truffa, è privo di specificità perché è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (Si vedano, in proposito, le pag. 1 e 2 della sentenza impugnata), con i quali il ricorrente omette di confrontarsi compiutamente.

Considerato che il secondo ed il terzo motivo di ricorso, con cui si richiede l'applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen. e la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, non risultano essere stati previamente dedotti come motivi di appello, come si evince dall'atto di appello, secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de