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Ordinanza — n. 30065/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30065/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30065/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LO DESERTO ALESSANDRO, nato a Lecce il 18/05/1978 avverso la sentenza del 12/02/2021 della Corte d'appello di Lecce dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO. E IN DIRITTO La Corte di appello di Lecce, con sentenza del 12/02/2021, ha confermato la sentenza del Tribunale di Lecce, in data 21/10/2016, nei confronti di Alessandro Lo Deserto, in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso inerente alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato perché, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità (tra le tante: Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549-02), nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda pag. 2 della sentenza impugnata, dove la Corte territoriale si riferisce alla capacità a delinquere del reo desunta dai precedenti penali anche specifici);

Regesto Legislator

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art. 648 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 30065/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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ricettazione fine di indebito profitto prove acquisite illegalmente prova dell'indigenza impiego illecito di valori patrimoniali istruzione penale per appropriazione indebita

Disposizioni normative citate

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art. 648 cod. pen
E IN DIRITTO La Corte di appello di Lecce, con sentenza del 12/02/2021, ha confermato la sentenza del Tribunale di Lecce, in data 21/10/2016, nei confronti di Alessandro Lo Deserto, in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost., sent.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LO DESERTO ALESSANDRO, nato a Lecce il 18/05/1978 avverso la sentenza del 12/02/2021 della Corte d'appello di Lecce dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La Corte di appello di Lecce, con sentenza del 12/02/2021, ha confermato la sentenza del Tribunale di Lecce, in data 21/10/2016, nei confronti di Alessandro Lo Deserto, in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso inerente alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato perché, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità (tra le tante: Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549-02), nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda pag. 2 della sentenza impugnata, dove la Corte territoriale si riferisce alla capacità a delinquere del reo desunta dai precedenti penali anche specifici);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso