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Ordinanza — n. 29784/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of evidence for forced removal and improper non-punishment claim.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29784/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that his removal from the residence was unjustified without proof of flooding and sought a different assessment of non-punishment under Article 131-bis of the Penal Code. The court rejected these claims, noting the lower court had already examined the defense arguments and found no specific evidence of flooding to justify the removal, while also ruling that the appellant's brief absence during the control did not constitute a crime of particular triviality.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; Art. 596 c.p.p.: The appeal is inadmissible when the defense reiterates arguments already examined by the appellate court without new evidence, and when the lower court's decision on non-punishment is based on facts not meeting the threshold of particular triviality.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility Article 131-bis Penal Code Article 596 Code of Criminal Procedure lack of evidence for removal crime of particular triviality assenza prolungata procedimento in contumacia omissione illecita di raggiungere il corpo

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
Ritenuto che il secondo motivo è del pari rivolto a sollecitare un diverso giudizio di merito in ordine ai presupposti della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.
Art. 596 c.p.p.
art. 131-bis cod. pen
Ritenuto che il secondo motivo è del pari rivolto a sollecitare un diverso giudizio di merito in ordine ai presupposti della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PERRETTA MARIO nato a PALERMO il 03/04/1967 avverso la sentenza del 06/07/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che i primi due motivi, esaminabili congiuntamente, reiterano deduzioni difensive già esaminate dalla Corte e comunque del tutto infondate, in quanto, da un lato, si è per scelta dell'imputato proceduto con rito abbreviato sulla base del materiale probatorio a quella data acquisito e, dall'altro, la Corte ha reputato non assolutamente necessaria l'integrazione di quel compendio con l'acquisizione di dichiarazioni rese da una vicina in sede di indagini difensive, non essendo stata fornita o offerta specifica prova dell'effettivo verificarsi di un allagamento in cantina, tale da costituire ragione cogente dell'allontanamento del ricorrente dall'abitazione, e avendo anzi la Corte rilevato come nel momento in cui alle 18 il ricorrente era stato reperito in casa nessuna indicazione fosse stata al riguardo fornita, mostrando le condizioni della cantina;

Ritenuto che il secondo motivo è del pari rivolto a sollecitare un diverso giudizio di merito in ordine ai presupposti della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., a fronte di quanto non illogicamente rilevato dalla Corte, che ha fondato il giudizio sul fatto che il ricorrente fosse rimasto assente nel corso dei quindici minuti nei quali si era protratto il controllo e che lo stesso fosse stato reperito solo in occasione del controllo successivo, effettuato alle 18, in mancanza di elementi idonei a delimitare temporalmente l'assenza, non riconducibile nel complesso ad un fatto di particolare tenuità;

Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 maggio 2022 Il Consigliere estensore Il P