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Ordinanza — n. 29783/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29783/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29783/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOMBARDI PAOLO nato a BRESCIA il 08/04/1975 avverso la sentenza del 12/07/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso si risolve in deduzioni di merito e risulta comunque manifestamente infondato, in quanto il ricorrente è stato visto sostare in compagnia di altri soggetti fuori di un locale in un cortile comune ad altre abitazioni, peraltro accessibile al pubblico e non ad uso esclusivo, ciò che vale ad integrare il ravvisato delitto di evasione (sul punto Sez. 6, n. 4830 del 21/10/2014, Capkevica, Rv. 262155);

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 29783/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 6, n. 4830 del 21/10/2014, Capkevica, Rv. 262155);

Parole chiave

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aiuto all'evasione di detenuti detenzione in stato d'isolamento motivo della detenzione soggiorno illegale divieto di frequentare le osterie attività politiche svolte in esilio
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOMBARDI PAOLO nato a BRESCIA il 08/04/1975 avverso la sentenza del 12/07/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso si risolve in deduzioni di merito e risulta comunque manifestamente infondato, in quanto il ricorrente è stato visto sostare in compagnia di altri soggetti fuori di un locale in un cortile comune ad altre abitazioni, peraltro accessibile al pubblico e non ad uso esclusivo, ciò che vale ad integrare il ravvisato delitto di evasione (sul punto Sez. 6, n. 4830 del 21/10/2014, Capkevica, Rv. 262155);

Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 maggio 2022 Il Consigliere estensore Il Pr idente