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Ordinanza — n. 29781/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29781/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29781/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPOTOSTO ALFONSO nato a FOGGIA il 16/04/1982 avverso la sentenza del 02/03/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso è in parte non consentito, in quanto volto a prospettare il tema della mancata applicazione della recidiva, non dedotto nell'atto di appello, e in parte manifestamente infondato, in quanto il giudizio di comparazione nel caso di recidiva reiterata non può essere formulato in termini di prevalenza delle attenuanti generiche, stante il divieto di cui all'art. 69, comma quarto, cod. pen.;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 29781/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 69, comma quarto, cod. pen.;

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione riconsiderazione impugnabilità della decisione di rinvio esame di cassazione ricalcolo del mantenimento dei figli revisione della sentenza penale
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPOTOSTO ALFONSO nato a FOGGIA il 16/04/1982 avverso la sentenza del 02/03/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso è in parte non consentito, in quanto volto a prospettare il tema della mancata applicazione della recidiva, non dedotto nell'atto di appello, e in parte manifestamente infondato, in quanto il giudizio di comparazione nel caso di recidiva reiterata non può essere formulato in termini di prevalenza delle attenuanti generiche, stante il divieto di cui all'art. 69, comma quarto, cod. pen.;

Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 maggio 2022 Il Consigliere estensore Il Pre idente