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Ordinanza — n. 29780/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for generic mitigation as it requests an impermissible merits review of sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29780/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for generic mitigation, but the court found this request merely solicited a prohibited merits review of the sentencing decision. Consequently, the court upheld the lower court's assessment of the defendant's conduct and lack of repentance.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: An appeal challenging the denial of generic mitigation is inadmissible if it essentially requests a new merits judgment on sentencing, which is not permitted under the procedural framework.

Parole chiave

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generic mitigation inadmissible appeal merits review sentencing discretion procedural bar court costs criminal procedure attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOSIC DUMITRI nato il 30/03/1984 avverso la sentenza del 19/02/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI;visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso, incentrato sul diniego delle attenuanti generiche, si risolve nella sollecitazione di un diverso, non consentito, giudizio di merito, a fronte di quanto tutt'altro che arbitrariamente rilevato dalla Corte in ordine alla gravità della condotta, espressione di una personalità incline alla trasgressione, in assenza di chiari segnali di ravvedimento;

Ritenuto pertanto che il ricorso, pur letto alla luce della memoria integrativa depositata, deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 maggio 2022 Il Consigliere estensore Il Pr sidente