Ordinanza — n. 29778/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FUCITO MASSIMILIANO nato a NAPOLI il 10/01/1970 avverso la sentenza del 17/12/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il primo motivo riproduce deduzioni di merito già esaminate e risulta comunque manifestamente infondato, in quanto la Corte non si è limitata a segnalare che il ricorrente non aveva personalmente dedotto di non aver avuto contezza della revoca del permesso di allontanarsi dall'abitazione per ragioni lavorative e che, essendo il predetto un collaboratore di giustizia, in rapporto stretto con gli addetti al servizio di protezione, era altamente improbabile, che egli non avesse avuto notizia della revoca, ma ha anche dimostrato tale consapevolezza attraverso il riferimento ad un'istanza con cui il ricorrente chiedeva l'allargamento della facoltà di uscire, implicante la consapevolezza della revoca del permesso in precedenza concessogli e riferito anche all'orario oggetto di quella richiesta;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 29778/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che il secondo motivo è volto a sollecitare un diverso giudizio di merito in ordine alla continuazione con reato separatamente giudicato, avendo la Corte fornito sul punto una motivazione immune da vizi, con cui ha rilevato l'insussistenza di un medesimo disegno criminoso rispetto ad una evasione risalente a quattro anni prima, maturata in un contesto diverso; Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FUCITO MASSIMILIANO nato a NAPOLI il 10/01/1970 avverso la sentenza del 17/12/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il primo motivo riproduce deduzioni di merito già esaminate e risulta comunque manifestamente infondato, in quanto la Corte non si è limitata a segnalare che il ricorrente non aveva personalmente dedotto di non aver avuto contezza della revoca del permesso di allontanarsi dall'abitazione per ragioni lavorative e che, essendo il predetto un collaboratore di giustizia, in rapporto stretto con gli addetti al servizio di protezione, era altamente improbabile, che egli non avesse avuto notizia della revoca, ma ha anche dimostrato tale consapevolezza attraverso il riferimento ad un'istanza con cui il ricorrente chiedeva l'allargamento della facoltà di uscire, implicante la consapevolezza della revoca del permesso in precedenza concessogli e riferito anche all'orario oggetto di quella richiesta;
Ritenuto che il secondo motivo è volto a sollecitare un diverso giudizio di merito in ordine alla continuazione con reato separatamente giudicato, avendo la Corte fornito sul punto una motivazione immune da vizi, con cui ha rilevato l'insussistenza di un medesimo disegno criminoso rispetto ad una evasione risalente a quattro anni prima, maturata in un contesto diverso; Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q.
M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 maggio 2022 Il Consigliere estensore Il Pr