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Ordinanza — n. 29774/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29774/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29774/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SIPIONE CLAUDIO nato a NOTO il 19/08/1974 avverso la sentenza del 07/07/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso è genericamente formulato e comunque incentrato su una diversa valutazione di elementi di merito in ordine all'imputabilità del ricorrente; Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M . Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 maggio 2022 Il Consigliere estensore Il Pr idente

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 29774/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Q. M . Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 maggio 2022 Il Consigliere estensore Il Pr idente

Parole chiave

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scemata imputabilità verdetto di colpevolezza impunità risposta alla petizione mancanza di disciplina responsabilità penale dei minori
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SIPIONE CLAUDIO nato a NOTO il 19/08/1974 avverso la sentenza del 07/07/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso è genericamente formulato e comunque incentrato su una diversa valutazione di elementi di merito in ordine all'imputabilità del ricorrente; Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M . Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 maggio 2022 Il Consigliere estensore Il Pr idente