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Ordinanza — n. 29772/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29772/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29772/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIUFFRIDA FRANCESCO nato a CATANIA il 14/08/1988 avverso la sentenza del 13/07/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso è volto a reiterare deduzioni di merito, già esaminate dalla Corte, essendo stato decisivamente rilevato che il ricorrente non fu rinvenuto nell'abitazione, che la madre di lui sostenne che il figlio si era recato in ospedale, perché colto da malore, che i controlli presso due presidi ospedalieri sortirono esito negativo e che comunque nessuna documentazione attestante un controllo presso un Pronto Soccorso è stata in concreto prodotta, per suffragare l'assunto dello stato di necessità, su tali basi non illogicamente escluso;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 29772/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che il secondo motivo, incentrato sull'elemento psicologico, è del pari volto a prospettare una diversa valutazione di merito, a fronte di quanto rilevato dalla Corte circa l'insussistenza dei presupposti dello stato di necessità e la conseguente riconducibilità dell'allontanamento ad una deliberata scelta, fermo restando che, quanto alle attenuanti generiche, la Corte ha inoltre rilevato il carattere ostativo dei numerosi precedenti; Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q.

Parole chiave

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allontanamento nonostante motivi di salute inesigibile malgrado lesioni salute necessità di cure mediche perizia medica insufficiente stato di salute guida in stato di inattitudine
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIUFFRIDA FRANCESCO nato a CATANIA il 14/08/1988 avverso la sentenza del 13/07/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso è volto a reiterare deduzioni di merito, già esaminate dalla Corte, essendo stato decisivamente rilevato che il ricorrente non fu rinvenuto nell'abitazione, che la madre di lui sostenne che il figlio si era recato in ospedale, perché colto da malore, che i controlli presso due presidi ospedalieri sortirono esito negativo e che comunque nessuna documentazione attestante un controllo presso un Pronto Soccorso è stata in concreto prodotta, per suffragare l'assunto dello stato di necessità, su tali basi non illogicamente escluso;

Considerato che il secondo motivo, incentrato sull'elemento psicologico, è del pari volto a prospettare una diversa valutazione di merito, a fronte di quanto rilevato dalla Corte circa l'insussistenza dei presupposti dello stato di necessità e la conseguente riconducibilità dell'allontanamento ad una deliberata scelta, fermo restando che, quanto alle attenuanti generiche, la Corte ha inoltre rilevato il carattere ostativo dei numerosi precedenti; Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q.

M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 maggio 2022 Il Consigliere estensore Il Pr9