Ordinanza — n. 29771/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LICANDRO MAURIZIO nato a CATANIA il 30/05/1974 avverso la sentenza del 15/07/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il primo motivo è manifestamente infondato, in quanto i giudici di merito hanno dato conto del fatto che egli era uscito dall'abitazione in cui era ristretto, violando consapevolmente il limite prescritto, non essendo rilevante la totale sottrazione ai controlli;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 29771/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che il secondo motivo, riguardante il diniego delle attenuanti generiche, è volto a sollecitare un diverso e non consentito giudizio di merito, a fronte di quanto non arbitrariamente rilevato dalla Corte, che ha valorizzato in senso contrario i plurimi precedenti dai quali il ricorrente è gravato; Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LICANDRO MAURIZIO nato a CATANIA il 30/05/1974 avverso la sentenza del 15/07/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il primo motivo è manifestamente infondato, in quanto i giudici di merito hanno dato conto del fatto che egli era uscito dall'abitazione in cui era ristretto, violando consapevolmente il limite prescritto, non essendo rilevante la totale sottrazione ai controlli;
Considerato che il secondo motivo, riguardante il diniego delle attenuanti generiche, è volto a sollecitare un diverso e non consentito giudizio di merito, a fronte di quanto non arbitrariamente rilevato dalla Corte, che ha valorizzato in senso contrario i plurimi precedenti dai quali il ricorrente è gravato; Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13 maggio 2022 Il Consigliere estensore Il Pr idente