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Ordinanza — n. 29770/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to procedural limits and lack of evident error.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29770/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible under Article 610, paragraph 5-bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant challenged a first-instance judgment regarding the qualification of a minor offense and the application of a discretionary mitigating circumstance not included in the settlement agreement. The court ruled that the appeal violated strict time limits and failed to demonstrate an evident error in the lower court's assessment.

Regesto Legislator

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Art. 444, comma 1; Art. 448, comma 2-bis; Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.: Appeals against judgments rendered under specific procedural limits are inadmissible if the grounds do not reveal an evident error or fall outside the scope of permissible challenges.

Parole chiave

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inadmissible appeal procedural limits evident error discretionary mitigation settlement agreement Cassation procedure minor offense revisione del trattato

Disposizioni normative citate

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Art. 444, comma 1 cod. proc. pen.
Art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.
rispetto alla quale vigono i rigorosi di limiti stabiliti dall'art. 448, comma 2-bis cod.
Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile agli effetti dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P.
Art. 4, comma 3, legge 110 del 1975
art. 444 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FATHI ASSIM nato il 01/06/1976 avverso la sentenza del 11/12/2021 del TRIBUNALE di RAGUSAdats-a.v.34&a-6114e-frart-i udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso non è consentito, in quanto presentato avverso emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. rispetto alla quale vigono i rigorosi di limiti stabiliti dall'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., nel caso di specie non rispettati, in quanto si deduce una diversa qualificazione, ma in realtà non si prospetta un evidente errore desumibile dal tenore della contestazione e soprattutto si invoca un'attenuante, quella del fatto di lieve entità di cui all'art. 4, comma terzo, legge 110 del 1975, non dedotta nell'accordo e implicante una valutazione discrezionale;

Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile agli effetti dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 maggio 2022 Il Consigliere estensore Il PT idente