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Ordinanza — n. 29768/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible for challenging a first-instance judgment under strict procedural limits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29768/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because it sought to challenge a first-instance judgment rendered under Article 444 of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued for generic mitigating circumstances, but the court noted that such appeals against first-instance rulings are strictly limited by Article 448, paragraph 2-bis. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 444 c.p.p.; Art. 448, comma 2-bis c.p.p.: Appeals against first-instance judgments are strictly limited; generic mitigating circumstances cannot be raised in such appeals, rendering them inadmissible under Art. 610, comma 5-bis c.p.p.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility first instance judgment generic mitigating circumstances procedural limits Cassazione ordinanza revisione della sentenza penale attenuazione della pena censure procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 444 c.p.p.
Art. 448, comma 2-bis c.p.p.
rispetto alla quale vigono i rigorosi di limiti stabiliti dall'art. 448, comma 2-bis cod.
Art. 610, comma 5-bis c.p.p.
Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile agli effetti dell'art. 610, comma 5-bis cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PROTA CIRO nato a NAPOLI il 17/09/1982 avverso la sentenza del 04/12/2021 del TRIBUNALE di NAPOLI Cehat-travuisia-airle-prift2 udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso non è consentito, in quanto ha ad oggetto il diniego delle attenuanti generiche ed è riferito a sentenza emessa ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen. rispetto alla quale vigono i rigorosi di limiti stabiliti dall'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.;

Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile agli effetti dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 maggio 2022 Il Consigliere estensore Il Pr 'dente