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Ordinanza — n. 29763/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to manifestly unfounded grounds and discretionary sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29763/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a lower court's refusal of suspended sentence, arguing against the judge's discretionary assessment of his personality data and prior convictions. The court rejected these claims as manifestly unfounded, noting that the lower court correctly exercised its discretion based on the appellant's demonstrated capacity to offend, rather than relying on a specific statutory bar.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 173 c.p.p.: The Court of Cassation declares an appeal inadmissible when the grounds are manifestly unfounded, particularly when the lower court's refusal of a suspended sentence is based on a discretionary personality assessment rather than a statutory obstacle.

Parole chiave

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suspended sentence refusal discretionary personality assessment manifestly unfounded appeal inadmissible appeal prior convictions impact false dichiarazioni senza giuramento denuncia mendace attendibilità dei testimoni

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 173 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FRICCHIONE LORENZO nato a PRATO il 21/05/1990 avverso la sentenza del 24/05/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il primo motivo, nel riprodurre deduzioni già esaminate dalla Corte, risulta manifestamente infondato, essendo stato correttamente osservato come le dichiarazioni testimoniali rese dal ricorrente e reputate false, seppur non decisive, fossero destinate a concorrere con gli altri elementi acquisiti alla ricostruzione della vicenda e fossero dunque idonee ad incidere, secondo una valutazione ex ante, sull'accertamento dei fatti, a prescindere da ciò che sarebbe stato in concreto valorizzato dal Giudice;

Ritenuto inoltre che il secondo, il terzo e il quarto motivo risultano manifestamente infondati, in quanto la Corte ha escluso il beneficio della sospensione condizionale non in ragione di un reato ostativo, bensì sulla base di una complessiva valutazione discrezionale del dato personologico, nella quale sono confluite entrambe le condanne riportate in precedenza dal ricorrente, attestanti la sua capacità a delinquere; Ritenuto pertanto che il ricorso, non assumendo rilievo la memoria difensiva, deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q.

M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 maggio 2022 Il Consigliere estensore Il Pre iden