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Ordinanza — n. 29758/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29758/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29758/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FOTIA DOMENICO nato a CARDETO il 28/01/1960 avverso la sentenza del 20/04/2021 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso, da valutare nella sua struttura e consistenza originaria, non potendo integrarlo la successiva memoria difensiva, è nel suo complesso aspecifico e comunque incentrato su una valutazione di merito, a fronte di quanto rilevato dalla Corte, che ha escluso l'ipotesi della particolare tenuità ex art. 131-bis cod. pen., in primo luogo, sulla base del rilievo dell'intensità del dolo, correlata al deliberato e prolungato stazionamento fuori dell'abitazione, in cui il ricorrente era ristretto agli arresti domiciliari, fino al punto di addormentarsi dove si trovava, seppur a non particolare distanza da tale abitazione, profilo suffragato ex post dal precipitoso rientro alla vista dei militari e solo genericamente contestato, con valutazioni inerenti al merito, e, secondariamente, sulla base dei numerosi precedenti, tema che non ha formato oggetto di una specifica analisi critica, rapportata alla natura e consistenza di quei precedenti;

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 29758/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 131-bis cod. pen., in primo luogo, sulla base del rilievo dell'intensità del dolo, correlata al deliberato e prolungato stazionamento fuori dell'abitazione, in cui il ricorrente era ristretto agli arresti domiciliari, fino al punto di addormentarsi dove si trovava, seppur a non particolare distanza da tale abitazione, profilo suffragato ex post dal precipitoso rientro alla vista dei militari e solo genericamente contestato, con valutazioni inerenti al merito, e, secondariamente, sulla base dei numerosi precedenti, tema che non ha formato oggetto di una specifica analisi critica, rapportata alla natura e consistenza di quei precedenti;

Parole chiave

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carcerazione preventiva eccessiva fermo di polizia capacità di subire la carcerazione criminalità persistente fermo di breve durata reato di coazione

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FOTIA DOMENICO nato a CARDETO il 28/01/1960 avverso la sentenza del 20/04/2021 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso, da valutare nella sua struttura e consistenza originaria, non potendo integrarlo la successiva memoria difensiva, è nel suo complesso aspecifico e comunque incentrato su una valutazione di merito, a fronte di quanto rilevato dalla Corte, che ha escluso l'ipotesi della particolare tenuità ex art. 131-bis cod. pen., in primo luogo, sulla base del rilievo dell'intensità del dolo, correlata al deliberato e prolungato stazionamento fuori dell'abitazione, in cui il ricorrente era ristretto agli arresti domiciliari, fino al punto di addormentarsi dove si trovava, seppur a non particolare distanza da tale abitazione, profilo suffragato ex post dal precipitoso rientro alla vista dei militari e solo genericamente contestato, con valutazioni inerenti al merito, e, secondariamente, sulla base dei numerosi precedenti, tema che non ha formato oggetto di una specifica analisi critica, rapportata alla natura e consistenza di quei precedenti;

Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 maggio 2022 Il Consigliere estensore Il Pre\ idente