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Ordinanza — n. 29756/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29756/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29756/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HAMMAMI KHALED - C.U.I. 063581 nato il 03/08/1985 avverso la sentenza del 07/06/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; n visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che i motivi sono generici, in quanto si risolvono nell'assertiva deduzione di vizi in ordine al mancato rilievo di cause di non punibilità, alla qualificazione del fatto e all'eccessività della pena, che non sono puntualmente illustrati attraverso un confronto con il provvedimento impugnato; Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 maggio 2022 Il Consigliere estensore Il Pr idente

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 29756/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 063581 nato il 03/08/1985 avverso la sentenza del 07/06/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; n visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che i motivi sono generici, in quanto si risolvono nell'assertiva deduzione di vizi in ordine al mancato rilievo di cause di non punibilità, alla qualificazione del fatto e all'eccessività della pena, che non sono puntualmente illustrati attraverso un confronto con il provvedimento impugnato; Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 maggio 2022 Il Consigliere estensore Il Pr idente

Parole chiave

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motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali cognizione del ricorso per cassazione motivi che possono invocarsi ricorso per cassazione censure tardive
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HAMMAMI KHALED - C.U.I. 063581 nato il 03/08/1985 avverso la sentenza del 07/06/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; n visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che i motivi sono generici, in quanto si risolvono nell'assertiva deduzione di vizi in ordine al mancato rilievo di cause di non punibilità, alla qualificazione del fatto e all'eccessività della pena, che non sono puntualmente illustrati attraverso un confronto con il provvedimento impugnato; Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 maggio 2022 Il Consigliere estensore Il Pr idente