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Ordinanza — n. 29754/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29754/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29754/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TRIOLO GIUSEPPE nato a MESSINA il 15/02/1981 avverso la sentenza del 29/10/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il motivo è genericamente formulato, in quanto sostanzialmente reiterativo di deduzioni già prospettate ed esaminate dalla Corte territoriale, e comunque manifestamente infondato, in quanto la Corte ha dato conto delle ragioni per cui sulla base delle risultanze acquisite ha concluso che gli operanti, dopo aver acceso i segnali visivi e acustici, avessero invitato il ricorrente a fermarsi, ciò cui era seguita la fuga del predetto, che aveva anche imboccato una strada contromano e compiuto manovre pericolose, esponendo a rischio l'incolumità dei passanti e degli altri conducenti, per sottrarsi al controllo, elementi ampiamente rappresentativi del delitto di resistenza, addebitato al ricorrente;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 29754/2022 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TRIOLO GIUSEPPE nato a MESSINA il 15/02/1981 avverso la sentenza del 29/10/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il motivo è genericamente formulato, in quanto sostanzialmente reiterativo di deduzioni già prospettate ed esaminate dalla Corte territoriale, e comunque manifestamente infondato, in quanto la Corte ha dato conto delle ragioni per cui sulla base delle risultanze acquisite ha concluso che gli operanti, dopo aver acceso i segnali visivi e acustici, avessero invitato il ricorrente a fermarsi, ciò cui era seguita la fuga del predetto, che aveva anche imboccato una strada contromano e compiuto manovre pericolose, esponendo a rischio l'incolumità dei passanti e degli altri conducenti, per sottrarsi al controllo, elementi ampiamente rappresentativi del delitto di resistenza, addebitato al ricorrente;

Parole chiave

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persecuzione determinante per la fuga guida nonostante revoca della patente minaccia contro le autorità sorpasso pericoloso minaccia per la sicurezza pubblica grave intralcio alla circolazione
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TRIOLO GIUSEPPE nato a MESSINA il 15/02/1981 avverso la sentenza del 29/10/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il motivo è genericamente formulato, in quanto sostanzialmente reiterativo di deduzioni già prospettate ed esaminate dalla Corte territoriale, e comunque manifestamente infondato, in quanto la Corte ha dato conto delle ragioni per cui sulla base delle risultanze acquisite ha concluso che gli operanti, dopo aver acceso i segnali visivi e acustici, avessero invitato il ricorrente a fermarsi, ciò cui era seguita la fuga del predetto, che aveva anche imboccato una strada contromano e compiuto manovre pericolose, esponendo a rischio l'incolumità dei passanti e degli altri conducenti, per sottrarsi al controllo, elementi ampiamente rappresentativi del delitto di resistenza, addebitato al ricorrente;

Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 maggio 2022 Il Consigliere estensore Il Pre idente