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Ordinanza — n. 29752/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29752/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29752/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCUDERI CONCETTA nato a MESSINA il 28/12/1969 avverso la sentenza del 08/11/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il primo motivo è manifestamente infondato, avendo la Corte spiegato come la denuncia avesse ad oggetto fatti del tutto inventati, quando risultava che la persona offesa si era introdotta nell'abitazione con il consenso della denunciante, a prescindere dalla nullità del contratto tra loro stipulato;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 29752/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che il secondo e il terzo motivo, esaminabili congiuntamente, ineriscono a profili di merito, avendo la Corte non arbitrariamente escluso che fossero positivamente valutabili elementi a giustificazione delle invocate attenuanti generiche, tanto meno alla luce dei precedenti dai quali la ricorrente è gravata, essendo stata per il resto irrogata pena corrispondente al minimo edittale; Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q.

Parole chiave

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violazione di domicilio domicilio fittizio diritto d'abitazione detentore del domicilio unità del domicilio contratto a domicilio
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCUDERI CONCETTA nato a MESSINA il 28/12/1969 avverso la sentenza del 08/11/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il primo motivo è manifestamente infondato, avendo la Corte spiegato come la denuncia avesse ad oggetto fatti del tutto inventati, quando risultava che la persona offesa si era introdotta nell'abitazione con il consenso della denunciante, a prescindere dalla nullità del contratto tra loro stipulato;

Considerato che il secondo e il terzo motivo, esaminabili congiuntamente, ineriscono a profili di merito, avendo la Corte non arbitrariamente escluso che fossero positivamente valutabili elementi a giustificazione delle invocate attenuanti generiche, tanto meno alla luce dei precedenti dai quali la ricorrente è gravata, essendo stata per il resto irrogata pena corrispondente al minimo edittale; Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q.

M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 maggio 2022 Il Consigliere estensore Il Pres dente