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Ordinanza — n. 29751/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29751/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29751/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VISALLI LETTERIO nato a MESSINA il 03/03/1977 avverso la sentenza del 13/10/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso è del tutto generico, in quanto indulge nel richiamo di principi, ma non si confronta con la motivazione, ciò che vale in particolare con riferimento al diniego delle attenuanti generiche, che la Corte ha non arbitrariamente fondato sull'assenza di elementi positivamente valutabili ai fini della concessione delle attenuanti generiche, anche a fronte della macroscopicità della colpa e di una precedente condanna, fermo restando che la mera incensuratezza non varrebbe comunque a legittimare da sola il riconoscimento del beneficio (arg. ex art. 62-bis, comma terzo, cod. pen.);

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 29751/2022 — snpen · Corte di Cassazione: ex art. 62-bis, comma terzo, cod. pen.);

Parole chiave

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attenuazione della pena proporzionalità della pena motivi di cassazione alleggerimento della pena scemata imputabilità risarcimento per errore giudiziario
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VISALLI LETTERIO nato a MESSINA il 03/03/1977 avverso la sentenza del 13/10/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso è del tutto generico, in quanto indulge nel richiamo di principi, ma non si confronta con la motivazione, ciò che vale in particolare con riferimento al diniego delle attenuanti generiche, che la Corte ha non arbitrariamente fondato sull'assenza di elementi positivamente valutabili ai fini della concessione delle attenuanti generiche, anche a fronte della macroscopicità della colpa e di una precedente condanna, fermo restando che la mera incensuratezza non varrebbe comunque a legittimare da sola il riconoscimento del beneficio (arg. ex art. 62-bis, comma terzo, cod. pen.);

Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 maggio 2022 Il Consigliere estensore Il F3r. sidente