Italian Court dismisses appeal as generic and unfounded due to lack of specific arguments on recidivism and mitigating factors.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued against a protective intervention and the application of recidivism, but the court found the arguments generic and unsupported by specific facts. Consequently, the court rejected the appeal because the appellant failed to provide concrete deductions regarding the opposing nature of the conduct or the lack of mitigating circumstances.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and manifestly unfounded due to the absence of specific deductions regarding the motivation, the nature of the conduct, and the existence of aggravating or mitigating factors.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PETRUZZELLA AURELIO nato a PALERMO il 06/03/1974 avverso la sentenza del 29/10/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso è nelle sue articolazioni generico e comunque manifestamente infondato, in assenza di specifiche deduzioni riguardanti la motivazione, nella quale si è posta in luce la natura oppositiva della condotta minacciosa, volta ad ostacolare il compimento dell'atto di ufficio, costituito da un intervento a protezione di Giuseppina Merlo, l'insussistenza di elementi positivamente valutabili ai fini delle attenuanti generiche e nel contempo la pluralità dei precedenti anche specifici, attestanti l'accresciuta pericolosità del ricorrente, tale da giustificare l'applicazione della recidiva;
Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.