Italian Court dismisses appeal as generic and merits-based arguments inadmissible under procedural rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for alternative factual assessments regarding her sister's testimony and sentencing mitigation, but the court found these arguments generic and focused on merits rather than procedural defects. Consequently, the court rejected the appeal because the arguments did not challenge the lower court's reasoning with specific facts or legal errors.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 363-bis c.p.p.; Art. 363-ter c.p.p.: Appeals must be specific and grounded in the case; generic arguments or those merely reiterating merits-based evaluations without procedural vices are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BONASERA FRANCESCA nato a MESSINA il 12/09/1981 avverso la sentenza del 08/11/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il primo motivo è nel suo complesso genericamente formulato, in quanto in parte sorretto da affermazioni che non si misurano con il caso concreto e in parte volto a reiterare deduzioni che sono state esaminate dalla Corte con motivazione immune da vizi, nella quale si è segnalata l'idoneità delle dichiarazioni della ricorrente ad accreditare in una fase ancora fluida la versione calunniosa fornita dalla sorella Bonasera Giuseppa e ad alterare dunque, consapevolmente, a vantaggio di costei, il contesto fattuale delle investigazioni in corso;
Considerato che il secondo motivo e il terzo motivo si risolvono nella prospettazione di alternativi esiti valutativi inerenti al merito, a fronte di quanto rilevato dalla Corte in ordine all'insussistenza di elementi positivamente valutabili ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche e alla gravità della condotta, tale da giustificare la pena in concreto irrogata anche alla luce di un precedente da cui la ricorrente è gravata; Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q.
M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 maggio 2022 Il Consigliere estensore Il Pres dent